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CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI E LAVORO AUTONOMO: COM'È TASSATO

Contributo in conto impianti e lavoro autonomo: com'è tassato

Il principio di onnicomprensività si applica anche ai contributi al professionista: chiarimento ADE su acquisto di immobile poi agevolato con un contributo conto impianti

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Con la Risposta a interpello n 277 del 3 novembre le Entrate replica ad un istante professionista che dichiara di aver «acquistato nel 2022 attrezzature [...] strumentali per la propria attività professionale [...]. Per tali attrezzature, il sottoscritto ha iniziato a dedurre le quote di ammortamento a partire dal 2022 [...] secondo il coefficiente di ammortamento [...] previsto per la categoria di appartenenza. Nel 2025, il sottoscritto ha ricevuto un contributo in conto impianti [...] relativo alle medesime attrezzature acquistate nel 2022, a seguito della partecipazione ad un avviso pubblico regionale».
Il dubbio nasce dalla tempistica: il contributo è stato incassato tre anni dopo l’acquisto.

L’istante chiede quindi come debba essere trattato fiscalmente il contributo ricevuto nel 2025, alla luce del nuovo principio di onnicomprensività introdotto nel 2024 nell’articolo 54 del TUIR, e se sia possibile applicare una forma di tassazione parziale, similmente a quanto avviene in ambito d’impresa.

Per evitare una tassazione integrale e immediata, il contribuente propone una soluzione alternativa:

  • tassare nel 2025 solo la parte del contributo relativa agli ammortamenti già dedotti (2022–2024), come sopravvenienza attiva;
  • ridurre il valore residuo dei beni per la parte restante del contributo, ricalcolando le quote di ammortamento future.

In sostanza, l’istante chiede di allineare la fiscalità professionale a quella d’impresa, evitando un trattamento più penalizzante.

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1) Contributo in conto impianti e lavoro autonomo: quando scatta la tassazione

L’Agenzia ricorda che il nuovo articolo 54 del TUIR, modificato dal D.Lgs. 192/2024, introduce per i lavoratori autonomi un principio di onnicomprensività secondo cui sono imponibili tutte le somme percepite, a prescindere dalla loro natura, comprese le sopravvenienze attive.

Anche se i contributi in conto impianti non sono espressamente citati, la relazione illustrativa al decreto conferma che componenti reddituali straordinari – prima esclusi – rientrano ora nel calcolo del reddito.

Se il contributo è incassato nello stesso anno dell’acquisto del bene, esso riduce il costo fiscalmente rilevante, e quindi abbassa le quote di ammortamento deducibili.

Tuttavia, se, come nel caso esaminato ,il contributo arriva in un periodo d’imposta successivo, la situazione cambia: l’ammortamento è già stato parzialmente dedotto, basandosi su un valore più alto rispetto a quello che si sarebbe dovuto applicare se il contributo fosse stato ricevuto prima.

In questi casi, spiega l’Agenzia, occorre:

  • determinare la differenza tra le quote di ammortamento già dedotte (sul costo pieno) e quelle che sarebbero state dedotte se il contributo fosse stato ricevuto prima;
  • tassare tale differenza come sopravvenienza attiva nel 2025;
  • ridurre il valore residuo del bene dal 2025 in poi, per il calcolo delle nuove quote di ammortamento.

Questa posizione accoglie in parte la proposta dell’istante, ma esclude la possibilità di una tassazione diluita sulla parte non ancora ammortizzata: quella deve abbattere il costo fiscale del bene.

La Risposta n. 277/2025 è rilevante perché traduce operativamente il principio di onnicomprensività per la prima volta in un caso concreto che coinvolge:

  • contributi pubblici ricevuti da professionisti;
  • differenze temporali tra l’investimento e l’erogazione del contributo;
  • l’armonizzazione del trattamento tra lavoro autonomo e reddito d’impresa.

"Nel caso in esame, considerato che il contributo è stato incassato nel 2025 e che lo stesso si riferisce all'acquisto di attrezzature, il cui costo è stato sostenuto nel 2022, al fine di riprendere a tassazione, a titolo di sopravvenienza attiva, le maggiori quote di ammortamento già dedotte sulla base del costo di acquisto di tali beni strumentali, l'Istante dovrà rilevare nel 2025 una sopravvenienza attiva pari alla differenza complessiva tra le quote di ammortamento già dedotte negli anni dal 2022 al 2024 e quelle che invece sarebbero state deducibili assumendo, sin dall'inizio del periodo di ammortamento, il costo di acquisto delle attrezzature al netto dei predetti contributi.

Dal periodo d'imposta 2025, le quote di ammortamento deducibili dovranno essere calcolate applicando i coefficienti di ammortamento al costo di acquisto delle attrezzature al netto dei contributi in conto impianti percepiti."

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Fonte immagine: Chatgp
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