Speciale Pubblicato il 19/09/2016

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La Fattura elettronica tra privati: cosa cambia dal 2017

di Zamberlan Dott. Ernesto

Dal 1° luglio l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un portale per la fatturazione elettronica tra privati, operativo dal 1° gennaio 2017



Numerose sono le novità contenute nel decreto legislativo dedicato alla trasmissione telematica delle operazioni IVA. In particolare il decreto 127/2015 ha previsto che dal 1° gennaio 2017 i soggetti passivi IVA possano utilizzare la fatturazione elettronica tra privati tramite il portale gratuito messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. La disciplina di riferimento si trova nel decreto legislativo 127/2015 il cui scopo dichiarato è la riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti che utilizzeranno la fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi.
L’utilizzo di tale sistema di fatturazione e trasmissione telematica sarà opzionale per la generalità dei contribuenti mentre sarà obbligatorio per chi effettua cessioni di beni attraverso distributori automatici.
In questo approndimento vediamo nel dettaglio cosa prevede il decreto n. 127 del 5 agosto 2015.

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Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture

Dal 1° luglio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche, così come previsto dall'articolo 1 del D.Lgs 127/2015.
A decorrere dal 1° gennaio 2017, inoltre, verrà messo a disposizione anche il Sistema di Interscambio, gestito dal Ministero delle Finanze, ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse.
I contribuenti dal 1 gennaio 2017 potranno esercitare l’opzione per avvalersi della trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio. L’opzione ha effetto dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio.

In merito ai controlli a distanza il 4 agosto 2016 è uscito il decreto attuattivo del MEF dove è stato precisato che:

  1. l'Agenzia delle Entrate utilizza i dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni per effettuare controlli incrociati con i dati contenuti in altre banche dati detenuti presso la stessa Agenzia e da altre amministrazioni pubbliche;
  2. l'Agenzia informa il contribuente dell'esito dei suddetti controlli ove rilevante;
  3. l'Agenzia trasmette i dati alla Guardia di Finanza.
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Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi

A decorrere dal 1° gennaio 2017, i commercianti al dettaglio e chi effettua operazioni certificate dai corrispettivi possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.
L’opzione ha effetto dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sono effetuate con strumenti tecnologici che garantiscono l'inalterabilità e la sicurezza dei dati.
Attenzione: Chi effettua cessioni di beni tramite distributori automatici a decorrere dal 1° gennaio 2017, sarà obbligato alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
In generale, i corrispettivi comunicati non devono essere registrati nei registri e non dovranno essere certificati fiscalmente, fermo restando l’obbligo di emissione della fattura a richiesta del cliente.

Incentivi per la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi

Vantaggi per i soggetti che si avvalgono dell’opzione di trasmissione telematica
- No alle presentazione delle comunicazioni relative allo spesometro
- no comunicazioni black list
- no comunicazione acquisti effettuati da operatori di San Marino
- no Modelli Intrastat
- no comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing
- prorità per i rimborsi Iva entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione
- termini di accertamento ridotti di un anno solo per i soggetti che garantiscano anche la tracciabilità dei pagamenti.

Riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per specifiche categorie di soggetti

Altri vantaggi saranno previsti in termini di riduzione degli adempimenti contabili quali:
- no obbligo di registrazione nei registri fatture emesse e acquisti
- no obbligo di apposizione del visto di conformità
a condizione che i soggetti passivi IVA effettuino la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, anche mediante il Sistema di Interscambio con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate .

Come previsto nel decreto attuativo del MEF del 4 agosto 2016 i soggetti che possono aderire a queste semplificazioni sono:
  • esercenti arti e professioni;
  • imprese in contabilità semplificata:;
  • imprese in contabilità ordinaria per i primi tre anni.

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