Speciale Pubblicato il 02/07/2015

Tempo di lettura: 3 minuti

Buoni pasto elettronici esentasse fino a 7 euro dal 1° luglio

di Erario Anna Eleonora

Dal 1° luglio 2015 la soglia di non imponibilità dei buoni pasto elettronici in capo al dipendente sale da € 5,29 a € 7,00



Dal 1° luglio 2015 la soglia di valore dei “buoni pastonon sottoposta a tassazione in capo al dipendente è passata da 5,29 euro a 7 euro, se essi sono in formato elettronico. L'importo dei buoni pasto che supera detto limite concorre, invece, a formare reddito di lavoro dipendente. A stabilirlo è stata la Legge di Stabilità 2015.
Resta ferma a 5,29 euro la soglia di detassazione per i buoni pasto cartacei, non in formato elettronico, così come resta ferma la totale deducibilità del costo e l'integrale detraibilità dell'IVA in capo all'azienda-datore di lavoro.

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Il buono pasto

Il buono pasto, come definito dal D.p.c.m. 18.11.2005, è il documento, anche in forma elettronica, con cui il dipendente è legittimato dal datore di lavoro (pubblico o privato) ad ottenere dagli esercizi convenzionati (bar, ristoranti, mense aziendali ed interaziendali, rosticcerie e gastronomie artigianali) "servizi sostitutivi di mensa", cioè servizi di somministrazione di alimenti e bevande e cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro.
Il buono pasto ha le seguenti caratteristiche:
CARATTERISTICHE DEL BUONO PASTO
Non è cedibile
Non è cumulabile
Non è commercializzabile
Non è convertibile in denaro
Come detto, può essere sia cartaceo (c.d. "ticket restaurant"), che elettronico.
Il buono pasto elettronico consiste in una carta elettronica leggibile da dispositivi POS abilitati ed il valore utilizzabile tramite la suddetta carta è definito a monte dal datore di lavoro con la società emittente. Esso consente un maggior controllo del corretto utilizzo del buono pasto. E', infatti, noto che è prassi piuttosto diffusa tra i beneficiari dei buoni pasto cartacei l'utilizzo di più buoni pasto nell'arco della stessa giornata, anche per pagare la spesa al supermercato, oppure la cessione degli stessi ad altri soggetti.

Buoni pasto: la tassazione in capo al dipendente

Con riguardo al trattamento fiscale dei buoni pasto in capo al dipendente occorre fare riferimento all'art. 51, comma 2, lett. c), del TUIR.
Tale disposizione, nel testo in vigore fino al 30.06.2015, stabiliva che le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro (tra cui rientrano, appunto, i buoni pasto) non costituivano reddito imponibile in capo al dipendente fino all'importo complessivo giornaliero di € 5,29 (lire 10.240), sia che fossero in formato cartaceo sia che fossero in formato elettronico.
Dal 1° luglio 2015 è entrata, invece, in vigore la modifica prevista dall'art. 1, commi 16 e 17, della Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014), con la quale è stata innalzata da € 5,29 a € 7 la soglia di non imponibilità dei buoni pasto nel caso in cui essi siano in formato elettronico.
I buoni pasto concessi ai dipendenti (c.d. ticket restaurant) non generano, quindi, imponibile fiscale (e, di conseguenza, contributivo) entro il limite massimo di € 5,29 (o di € 7 se in formato elettronico).
La parte eccedente utilizzata dal dipendente va, invece, a confluire nel reddito imponibile ed è assoggettata a tassazione.
TASSAZIONE DEI BUONI PASTO IN CAPO AL DIPENDENTE DAL 01.07.2015
CARTACEO
≤ € 5,29
NON imponibile né ai fini IRPEF, né INPS
> € 5,29
Imponibile ai fini IRPEF e INPS per la parte eccedente i € 5,29
ELETTRONICO
≤ € 7,00
NON imponibile né ai fini IRPEF, né INPS
> € 7,00
Imponibile ai fini IRPEF e INPS per la parte eccedente i € 7,00

Buoni pasto: la tassazione in capo all'azienda-datore di lavoro

Per l’azienda-datore di lavoro, i costi legati all’acquisto dei buoni pasto sono costi deducibili per competenza ai sensi dell'art. 109 del TUIR. In particolare, il costo va dedotto in base alla data in cui il dipendente ha usufruito del servizio buono pasto.
La deducibilità per il datore di lavoro è totale (100%) e non sconta il limite del 75% previsto per le spese di vitto e alloggio dall'art. 109, comma 5, del TUIR (Circolare n. 6/E del 03.03.2009).
Con riguardo ai profili IVA, poi, l'IVA sull'acquisto dei buoni pasto da parte del datore di lavoro è pari al 4%, trattandosi di prestazioni di servizi sostitutivi di mensa aziendale di cui al n. 37 della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972.
Inoltre, dal 1° settembre 2008, grazie alle modifiche apportate dall'art. 83, commi 28-bis e 28-ter, del D.L. n. 112/2008 (convertito nella Legge n. 133/2008) all'art. 19bis1, comma 1, lett. e), del DPR n. 633/1972, l’Iva applicata all'acquisto dei buoni pasto da parte del datore di lavoro è sempre integralmente detraibile indipendentemente dal luogo in cui avviene la consumazione.
TASSAZIONE DEI BUONI PASTO IN CAPO AL DATORE DI LAVORO
IRPEF/IRES
Costo deducibile al 100% dal reddito per competenza
(senza scontare il limite del 75% previsto per le spese di vitto e alloggio dall'art. 109, comma 5, TUIR)
IVA
IVA con aliquota al 4% - detraibile al 100%
Ai fini contabili, il costo dei buoni pasto distribuiti ai dipendenti va classificato in bilancio alla voce B.7 del conto economico, poiché non sono costi del personale, ma costi per prestazioni di servizi riguardanti il personale in forza.


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