Speciale Pubblicato il 19/03/2015

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Spesometro 2015 in scadenza il 10,20 e 30 aprile, tutte le novità

di Rag. Lumia Luigia

Lo Spesometro chiamato anche “Comunicazione polivalente” altri non e’ se non il caro vecchio elenco Clienti e Fornitori che tutti ricordiamo con nostalgia



La scadenza dello spesometro è prevista  il 10 aprile per i contribuenti mensili e il 20 aprile per i trimestrali.
L'obbligo dello Spesometro riguarda  tutti i contribuenti soggetti passivi Iva, che anche per il 2014 devono procedere alla comunicazione telematica delle operazioni rilevanti Iva clienti e fornitori relative al 2014 :
- senza alcun limite d'importo se soggette a fattura (o con fattura emessa spontaneamente anche in assenza di obbligo perché collegata all'emissione di ricevuta fiscale o scontrino).
- se d'importo uguale o superiore ad Euro 3.600 comprensivo di Iva, se non soggette a fattura.
L’emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina l’obbligo di comunicazione dell’operazione. Ad esempio.: sono soggetti all’obbligo di comunicazione anche i professionisti che dovranno comunicare tutte le fatture emesse anche se di modesto importo e a prescindere dal trattamento IVA dell’operazione .

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Soggetti obbligati e soggetti esclusi alla compilazione dello spesometro

Sono obbligati alla compilazione dello spesometro tutti i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni rilevanti ai fini Iva, in particolare anche i soggetti:
- in regime di contabilità semplificata (imprese ed esercenti arti e professioni) di cui agli artt. 18 e 19 DPR 600/1973, in particolare i medici;
- gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole;
- i non residenti, sia con stabile organizzazione in Italia, ovvero operanti tramite rappresentante fiscale o identificati direttamente;
- che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ex art. 36-bis DPR. 633/1972; l’obbligo riguarda tutte le operazioni rese/ricevute da tali soggetti a prescindere dall’emissione della fattura, comprese le operazioni esenti per le quali opera l’esonero ex art. 36-bis.
- che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 13 della L. 388/2000 nonche’ gli ex minimi.
Soggetti esclusi
- i contribuenti minimi che non addebitano Iva in fattura;
- gli enti non commerciali non soggetti passivi Iva (quindi sprovvisti di partita Iva) e gli stessi enti titolari di partita Iva, per acquisti o cessioni estranei alla sfera commerciale;

Spesometro: la compilazione puo' essere analitica o aggregata

Lo Spesometro può essere compilato utilizzando due modalità alternative, ossia in forma analitica (fattura per fattura) ovvero in forma aggregata (come si faceva un tempo riportando i totali annuali per ciascun cliente/fornitore).
Le due modalita’ non possono coesistere nella stessa Dichiarazione per cui la scelta effettuata vincola l’intero contenuto dello Spesometro.
Non è consentito utilizzare la modalità aggregata per la comunicazione relativa a:
- acquisti da operatori economici di San Marino
- acquisti/cessioni da e verso produttori agricoli esonerati ex art. 34 c. 6 DPR 633/72 ;
- acquisti di beni/prestazioni di servizi legati al turismo (attenzione: cio’ riguarda solo gli operatori esteri che possono pagare per contanti, pertanto non ci interessa; in particolare non poniamoci problemi nel caso di fatture ricevute da agenzie di viaggi, che vanno trattate normalmente).
Comunicazione analitica
Scegliendo la forma analitica si compilano i quadri FE e FR rispettivamente per le fatture emesse e ricevute.
Attenzione alle note di variazione emesse o ricevute: il modello prevede l’indicazione degli importi delle note di variazione emesse e ricevute rispettivamente nei quadri NE e NR, in cui devono essere indicati gli estremi della controparte (cliente o fornitore), data del documento, data di registrazione, importo e imposta.
Qui occorre far riferimento al momento della registrazione (articoli 23, 24 e 25 del decreto IVA) ovvero, in mancanza, al momento di effettuazione (art. 6/633) delle operazioni.
Comunicazione aggregata
Scegliendo la forma aggregata si compila il quadro FA del modello per le operazioni documentate da fattura e il quadro SA per quelle senza fattura.
Attenzione alle note di variazione emesse o ricevute: le istruzioni al quadro FA precisano che esse sono considerate documenti autonomi, da non sommare algebricamente all’operazione principale (come eravamo abituati in passato).
Qui occorre far riferimento alla data di emissione o ricezione del documento. 

Spesometro: operazioni non soggette alla comunicazione

Nello Spesometro vanno indicate le operazioni:
- imponibili alle varie aliquote;
- non imponibili quali cessioni ad esportatori abituali (art. 8 c. 1 lett. c) DPR 633/1972;
- assimilate alle cessioni all'esportazione (art. 8-bis decreto Iva);
- per servizi internazionali (art. 9 decreto Iva);
- classificabili come triangolazioni comunitarie ex art. 58 DL 331/93;
- esenti (art. 10 decreto Iva);
- gli acquisti da San Marino assoggettati ad Iva sanmarinese, in quanto non comunicati durante l’anno nel quadro SE;
- soggette al regime speciale del margine limitatamente alla parte costituente base imponibile Iva ;
- soggette al regime del reverse charge (es.: subappalti in edilizia); l’acquirente/committente, in particolare, nel quadro FR dovrà barrare l’apposita casella 6 “Op. in reverse charge”. Essa va selezionata nelle ipotesi di acquisto di materiale d’oro e d’argento, di prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori, di cui all’art. 17 c. 5 e 6 del D.P.R. 633/1972 e di acquisti di rottami e metalli non ferrosi, di cui all’art. 74 c. 7 e 8 del decreto.
- le operazioni non soggette ad Iva per mancanza del requisito di territorialità, ma soggette all'obbligo di fatturazione;
- le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell'attività d'impresa;
- la destinazione di beni a finalità estranee all'impresa (cd. "autoconsumo");
- fatture emesse a richiesta del cliente: per i soggetti che rilasciano la fattura a seguito di richiesta del cliente, l’emissione della stessa determina comunque l’obbligo di comunicare l’operazione, a prescindere dall’importo.
OPERAZIONI ESCLUSE DALLA COMUNICAZIONE
Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni fuori campo Iva nonche’ quelle già sottoposte a monitoraggio dall'Amministrazione finanziaria e i cui dati risultano già in possesso della stessa, quali:
le importazioni (in quanto risultanti da bolletta doganale e gia’ note al Fisco);
• gli acquisti da San Marino, senza Iva all’origine, registrati con autofattura, perche’ gia’ comunicati nel corso del 2014 col modello polivalente – quadro SE;
le esportazioni dirette di cui all'art. 8 c. 1 lett. a) e b) DPR 633/72;
• le operazioni di cessione o acquisto in ambito comunitario perche’ già acquisite mediante i modelli Intra;
• le operazioni con paesi Black List, perche’ gia’ comunicate nel 2014; attenzione: se non abbiamo comunicato le operazioni inferiori a  € 500, queste dovrebbero lo stesso essere escluse dallo Spesometro come precisato dall'Agenzia delle Entrate nelle risposte alle faq del 19/11/2013.
Si ricorda che poiché con il DM 12.2.2014, in vigore dal 24.2.2014, è stata disposta l’esclusione della Repubblica di San Marino dalla lista dei Paesi “black list”, le operazioni poste in essere dal 24.2.2014 con soggetti ivi residenti non dovevano più essere incluse nel quadro BL, relativo alla comunicazione “black list;
• le prestazioni di servizio intracomunitarie rese o ricevute ex art. 7-ter (comunicate con elenchi Intra servizi)
• le spese anticipate in nome e per conto del cliente, escluse dalla base imponibile Iva ex art. 15/633;
• le operazioni di cui all’art. 74, c. 1 DPR n. 633/72, quali ad esempio quelle relative al commercio di sali e tabacchi, di fiammiferi, telefonia pubblica e vendita di documenti di viaggio per trasporto pubblico, registrate quali “operazioni fuori campo IVA”.
• le operazioni che hanno costituito già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'art. 7 DPR 605/73 (ad es. intermediari finanziari e amministratori di condominio, quelle connesse ai contratti di assicurazione, le utenze elettriche, idriche, telefoniche e del gas, i contratti di locazione, i contratti di mutuo e gli atti di compravendita di immobili); attenzione: l’esclusione non riguarda le fatture d’acquisto inerenti i contratti di leasing / noleggio / locazione in qualità di utilizzatori.
• le operazioni costituenti passaggi interni di beni tra rami d'azienda, documentati con fattura (in presenza di separazione dell'attività Iva).
• le operazioni effettuate nei confronti di privati, per importi uguali o superiori a € 3.600, qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari residenti e con stabile organizzazione nel territorio nazionale (pertanto, ove il pagamento venga eseguito con carte emesse da operatori esteri, o con assegno o con bonifico, sussiste l'obbligo di comunicazione dell'operazione);
• le operazioni non rilevanti Iva fuori campo per mancanza di uno dei requisiti essenziali, soggettivo o oggettivo (non soggette a fatturazione e/o a certificazione fiscale).
operazioni finanziarie esenti IVA ex art. 10 DPR n. 633/72.
In caso di dubbi se inserire o meno un’operazione, ricordarsi che “melius est abundare quam deficere”.

Le scadenze per l'invio dello spesometro sono tre

La comunicazione dello Spesometro deve essere trasmessa unicamente attraverso l'invio di un file telematico (utilizzando Entratel, Fisconline o a mezzo intermediario abilitato) entro il:
10 aprile 2015 per i contribuenti mensili
20 aprile 2015 per i contribuenti trimestrali
30 aprile 2015 operatori finanziari
Per la compilazione dello Spesometro normalmente ci si avvale del programma che la software house predispone. Chi non lo possedesse puo’ compilarlo ugualmente recandosi sul sito dell’Ag. Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).
I contribuenti piu’ evoluti, in termini telematici, possono compilare il file telematico, verificarlo, assoggettarlo alla procedura di controllo e spedirlo in via autonoma telematicamente.
I contribuenti che non sono in grado di spedirlo autonomamente possono avvalersi di un intermediario, attraverso la consegna del file telematico predisposto con il proprio gestionale o con il programma messo a disposizione dell'Agenzia delle Entrate. 

Le sanzione per l'omissione dell'invio dello spesometro

L'omissione o l'incompleta trasmissione dei dati richiesti comporta l'applicazione di una sanzione da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 2.065.


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