Speciale Pubblicato il 07/02/2015

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Reverse charge: dal 1 gennaio 2015 piu' ampia la platea degli interessati

di Dott. Sergio Massa

La Legge di Stabilità 2015 ha previsto nuove ipotesi di applicazione del reverse charge che prima si applicava ai soli contratti di subappalto nell'edilizia.



La Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) ha previsto ulteriori ipotesi di applicazione del reverse charge, che, come noto, prevede nei rapporti tra soggetti passivi Iva (c.d. B2B) il passaggio degli obblighi di assolvimento dell’IVA dal soggetto cedente/prestatore al soggetto cessionario/committente. Parliamo dell’art. 17 c. 6 lett. a-ter aggiunta al Dpr 633/72.
Prima di questa modifica il reverse charge si applicava in edilizia ai soli contratti di subappalto inerenti il settore F dei codici di attivita’ ATECO, ai sensi dell’art. 17 c. 6 lett. a).

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Le nuove ipotesi di reverse charge dal 1 gennaio 2015

Il Legislatore ha introdotto nel D.P.R. 633/1972 la nuova lettera a-ter) del comma 6 dell’art. 17 prevedendo l’applicazione del reverse charge per le “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.
Caso particolare: nel caso di fattura a pubbliche amministrazioni con assoggettamento a reverse charge, naturalmente, non opera lo Split Payment (dopo si vedra’ quale diavoleria e’) mancando l’Iva in fattura.
Inoltre all’art. 17 c. 6 DPR 633/1972 sono state aggiunte le nuove lettere d-bis), d-ter), d-quater) e d-quinquies) in base alle quali - fino al 31 dicembre 2018 - il meccanismo dell’inversione contabile si applica anche:
• ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra di cui all’art. 3 della direttiva n. 2003/87/CE;
• ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva n. 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica; quindi le cessioni di qualsiasi tipo di certificato energetico, sia verde sia bianco, a soggetti rivenditori diventano soggetti al reverse charge;
• alle cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo-rivenditore, ossia ad un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all’acquisto di gas o di energia elettrica è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile;
• salvo una preventiva autorizzazione della UE, alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3). Questa disposizione quindi per ora non si applica e si ha notizia che la UE difficilmente dara’ il suo consenso.
Con un’aggiunta al c. 7 dell’articolo 74 DPR 633/72, il reverse charge troverà applicazione oltreché ai rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi, come già oggi previsto, anche alla cessione di bancali di legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.
Per fare un primo esempio, tutte le imprese ed i professionisti che si avvalgono di un’agenzia per la pulizia dei locali devono fare attenzione alla fattura di gennaio 2015 dell’impresa di pulizia, la quale non dovra’ piu’ riportare l’addebito dell’Iva e dovra’ specificare che “trattasi di inversione contabile”. Di conseguenza occorrera’ aggiungere manualmente l’Iva 22% alla fattura ricevuta e registrarla sia nel Registro Iva delle fatture emesse che in quello delle fatture ricevute.
E’ dubbio, in assenze di Circolari ministeriali, a quali prestazioni si applichi il nuovo reverse charge; per ora si ritiene prudentemente di comprendervi:
- I servizi di pulizia e disinfestazione di fabbricati:
- La demolizione di fabbricati;
- L’installazione, riparazione e manutenzione di impianti elettrici, idraulici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, di ascensori e di isolamento termico;
- Intonacatura, posa in opera di pavimenti e rivestimenti, di infissi, lavori murari di completamento e finitura.
Sono escluse dal reverse charge le fatture inerenti la costruzione di edifici nonche’, in quanto non sono prestazioni di servizi, le cessioni di beni (es.: acquisto di una caldaia).
Contabilmente va emessa la fattura senza addebitare l’Iva, con la dicitura “inversione contabile” citando l’art. 17 c. 6 lett. a-ter Dpr 633/72 (o piu’ stringata causale se il campo non lo consente). Questa fattura non va soggetta a bollo.
Il committente integra tale fattura con Iva e la registra sia nelle vendite che negli acquisti, come si fa con le fatture intracomunitarie.
Questa nuova estensione delle ipotesi di reverse charge nonche’ la nuova normativa sullo Split Payment, comporteranno una riduzione dell’Iva addebitata ai clienti e, inevitabilmente, posizioni Iva cronicamente a credito, per le quali rimane l’unica strada di presentare istanze di rimborso/compensazione.

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