Speciale Pubblicato il 24/10/2014

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Atto simulato: stop all’accertamento - Cass. 21442/2014

di Miglino Dott.ssa Carmen

Cassazione, sentenza n.21442 del 10 Ottobre 2014: se la disponibiltà economica è stata solo simulata vi è prova contraria alle deduzioni del Fisco in sede di accertamento sintetico



I versamenti effettuati per un aumento di capitale della società partecipata non sono indice di capacità contributiva laddove il contribuente produca al Fisco documenti che attestino la natura simulata dell’atto. In particolare, i giudici di legittimità, in tema di accertamento sintetico, ammettono tra le prove contrarie anche quella che dimostra come il versamento degli importi contestati non è mai avvenuto, trattandosi di disponibilità economica apparente, ossia di spese artatamente configurate al solo fine di accedere a contribuzioni erariali.
IL CASO
Il dato processuale riguarda un avviso di accertamento, fondato sul metodo sintetico Dpr 600/1973 ,ex art.38, a titolo di Irpef ed Ilor relativo all’anno 1996. I giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, non hanno condiviso la tesi erariale, ritenendo che il contribuente avesse dimostrato, in ordine alle varie operazioni finanziarie contestategli - nello specifico versamenti effettuati per aumento di capitale di società partecipate - l’inesistenza di tali spese, trattandosi di operazioni simulate, poste in essere al solo fine di accedere a contributi erariali. Pertanto, gli aumenti di capitale contestati dal Fisco e posti a fondamento dell’avviso erano da ritenere privi di reale consistenza e di apprezzabili elementi reddituali non dichiarati. Queste le conclusioni dei giudici di Salerno.
Seguiva il ricorso per cassazione, con cui l’Agenzia delle entrate denunciava, per quanto qui interessa, la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1415 e seguenti del Codice civile chiedendo “se il contribuente possa far valere la simulazioni degli atti da lui stipulati al fine di contestare la fondatezza della pretesa creditoria esercitata dall’Ufficio finanziario, che abbia fatto legittimo affidamento sulla realtà apparente posta in essere dallo stesso contribuente attraverso gli atti che egli assume simulati”.
Il contribuente resisteva con controricorso.

IL COMMENTO
1. ACCERTAMENTO SINTETICO: IMPORTANZA DEL CONTRADDITTORIO
La determinazione sintetica del reddito si basa su semplici presunzioni e varia a seconda del fatto che si tratti di “incremento patrimoniale” o di “redditometro”. Nel primo caso la presunzione si basa sulla capacità di poter acquistare determinati beni; nel secondo, invece, la disponibilità di un bene è indice di sostenimento di spese per il suo mantenimento e, per questo motivo, si tramuta in reddito.
Il novellato art. 38, sesto comma, del D.P.R. n. 600/1973 prevede che l’ente impositore “ha l’obbligo di invitare a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti” il contribuente al fine “di fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento”: è evidente la ratio di tale innovazione, ovvero quella di adattare le presunzioni dell’Ufficio alla reale ed effettiva situazione economico-reddituale del contribuente, nell’attuazione del principio di collaborazione tra contribuente ed ente impositore di cui all’art. 10 della legge n. 212/2000, cd. “Statuto del Contribuente”. (...)

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