Speciale Pubblicato il 06/10/2014

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PEC: obbligatorio comunicarla entro il 31 ottobre

di Gesuato Elisabetta

Entro il 31 ottobre 2014 gli intermediari finanziari e gli altri soggetti tenuti agli adempimenti antiriciclaggio devono comunicare all'Agenzia delle Entrate il proprio indirizzo PEC.



Per prevenire e reprimere i fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero, l'unità speciale UCIFI e i reparti della Guardia di Finanza, possono richiedere agli intermediari e agli altri soggetti tenuti agli adempimenti antiriciclaggio notizie riguardanti specifiche operazioni e i contribuenti che le effettuano. Tali richieste, e le risposte fornite, devono avvenire tramite Pec.
Per questo tutti i potenziali destinatari di tali richieste devono comunicare il loro indirizzo PEC all'Agenzia delle Entrate, entro il 31 ottobre 2014, utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline

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Accertatori e intermediari comunicano via PEC

A seguito delle modifiche apportate dalla L. 97/2013, i reparti speciali della guardia di Finanza e l'unità speciale UCIFI (Ufficio Centrale per il contrasto degli illeciti fiscali internazionali) dell'Agenzia delle Entrate possono chiedere:
Con il provvedimento dell'8 agosto 2014 l'Agenzia delle Entrate, congiuntamente con la Guardia di Finanza, ha stabilito le modalità e i termini che intermediari e altri soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio devono osservare nello scambio di informazioni tra essi e gli organi accertatori.
In particolare è stato stabilito che le richieste e le risposte tra gli organi accertatori e i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio devono essere effettuate utilizzando il sistema PEC.
A tal fine gli intermediari, i professionisti e tutti i soggetti sottoposti alle regole antiriciclaggio devono comunicare all'Agenzia delle Entrate il proprio indirizzo PEC.
La comunicazione va effettuata telematicamente (con Entratel o Fisconline) entro il 31 ottobre 2014, utilizzando il tracciato telematico già predisposto per gli intermediari finanziari con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22.12.2005.
Gli intermediari possono utilizzare la casella PEC già comunicata per le richieste e le risposte in materia di indagini finanziarie (art. 32 comma 3 del Dpr 600/73). Solo in questa fattispecie, e se non viene effettuata la comunicazione della PEC entro il 31 ottobre 2014, in automatico si intende confermata quella già comunicata per le richieste e le risposte in materia di indagini finanziarie.
Fino al 31.10.2014 le richieste e le relative risposte da parte dei soggetti diversi dagli intermediari finanziari (elencati all'art. 11 commi 1, 2 del Dlgs 231/2007) sono effettuate esclusivamente in forma cartacea, con misure idonee a garantire la riservatezza delle comunicazioni.

Un adempimento inutile secondo i commercialisti

Il Coordinamento siciliano delle associazioni dei commercialisti (ANC, UNAGRACO e UNICO) ha chiesto all'Agenzia delle Entrate di sopprimere tale adempimento. Secondo tale ente, infatti, tale adempimento sarebbe superfluo in considerazione del fatto che l'Agenzia delle Entrate dispone già degli indirizzi PEC ed afferma che "ciò che è già pubblico non può e non deve essere ulteriormente richiesto". Infatti basterebbe prelevare gli indirizzi dai registri INI PEC e ReGInde, tenuti dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero della Giustizia.
Tale richiesta è stata condivisa anche dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti che, con una lettera spedita alla Direttrice dell'Agenzia delle Entrate, ha chiesto quantomeno che tale adempimento sia considerato già assolto per gli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.


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