Speciale Pubblicato il 17/07/2014

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Registro infortuni: chiarimenti del Ministero del Lavoro sulla sua vidimazione

di Rag. Giorgi Giuseppina

Il Ministero del Lavoro risponde al quesito relativo all’applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni a seguito dell'entrata in vigore del DLgs n. 81/2008, il SINP e le modalità di tenuta e vidimazione del registro infortuni.



Il Ministero del Lavoro con un recente interpello, Interpello 9/2014, ha chiarito che, in attesa dell’emanazione del decreto interministeriale previsto dal T.U. sulla sicurezza (D.Lgs 81/2008) istitutivo del Sistema Informativo Nazionale per la Previdenza (SINP) che disciplinerà le modalità di comunicazione degli infortuni, i datori di lavoro dovranno continuare a tenere aggiornati i registri infortuni in essere e continuare ad istituire il registro infortuni per ogni unità produttiva, sede, filiale, cantiere.

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Interpello 9/2014: vidimazione del registro infortuni

Viene ribadito, dunque, che devono istituire il registro infortuni tutti i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati e/o equiparati, anche se l’attività svolta non è soggetta all’assicurazione INAIL.
Sul registro infortuni devono essere annotati, in ordine cronologico, tutti gli infortuni, occorsi ai lavoratori dipendenti, ai familiari, ai soci, agli associati, ai collaboratori coordinati e continuativi, a progetto, che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.
Prima di essere messo in uso il registro infortuni deve essere vidimato dall’ASL competente, fatta eccezione per quelle regioni che hanno abolito la vidimazione, nel qual caso il datore di lavoro deve autocertificare l’istituzione apponendo la data e la firma nello spazio della vidimazione.
Il registro infortuni deve essere tenuto obbligatoriamente sul luogo di lavoro, salvo il caso di attività di breve durata (termine fissato in 15 giorni), caratterizzata da modalità o svolta in sede con pochi lavoratori e priva di adeguata attrezzatura amministrativa, in cui l’obbligo di tenuta e registrazione è assolto anche nell’ipotesi in cui il registro infortuni sia tenuto nella sede centrale dell’impresa, sempre che tali attività non siano dislocate oltre l’ambito provinciale (Ministero Lavoro Circ. n. 28/ 97).
Il registro infortuni deve essere conservato per 4 anni dall’ultima registrazione.
L’inosservanza delle disposizioni sulla istituzione, tenuta e conservazione del registro infortuni è punita con la sanzione amministrativa da 2.828,00 a 16.977,00 euro (art. 53 D.Lgs. 81/2008, aumentata del 9,60% dal D.L. 76/2013).
L’entità della sanzione induce alla massima attenzione e a segnalare immediatamente allo studio qualsiasi anomalia (mancanza, variazione provincia, mancato aggiornamento).


TAG: Sicurezza sul Lavoro