Speciale Pubblicato il 12/05/2014

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Il termine di decadenza per l'impugnazione del licenziamento

di Avv. Francesca Quaranta

La Cassazione nella sentenza n. 9203 del 23 Aprile 2014 ribalta le decisioni dei giudici di merito



La disciplina del duplice termine decadenziale per l’impugnazione del licenziamento - stragiudiziale e giudiziale - acquista efficacia a decorrere dal 31.12.2011, applicandosi a tutti i licenziamenti intimati successivamente a tale data ai sensi e per gli effetti del I comma bis dell’art. 32 L. 183/2010, così come novellato dall’art. 2, comma 54, Dl n. 225/10, convertito con modificazioni nella L. n. 10/11. Pertanto, non incorre in nessuna decadenza il lavoratore che, ricevuta l’intimazione di licenziamento prima del 31.12.2011, abbia provveduto ad impugnarla stragiudizialmente nel termine di 60 gg. ex art. 6 L. 604/1966, rimanendo la decadenza per l’impugnazione giudiziale soggetta al termine di prescrizione quinquennale.
IL CASO
In data 10.10.2011 la F.D. SPA intimava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo al proprio dipendente Sig. C.E., il quale provvedeva ad impugnare il recesso con atto stragiudiziale, ricevuto dalla parte datoriale il 28.10.2011; e successivamente, in data 4.9.2012, depositava il ricorso in sede giudiziaria presso il Tribunale competente.
Il giudice di prime cure rigettava il ricorso del dipendente, dichiarando l’avvenuta decadenza dell’impugnazione svolta avverso il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli dalla datrice di lavoro F.D. SPA., ai sensi dell’art. 6, comma 2, L. n. 604/66, come modificato dall’art. 32 L. n. 183/10.
In riforma di tale pronuncia, il lavoratore adiva la Corte d’Appello di Napoli che con sentenza del 4-8.06.2013, respingeva la domanda di C.E., ribadendo la compiuta decadenza del ricorrente dal legittimo esercizio del suo diritto di impugnazione del recesso datoriale; motivando che nel caso de quo, non poteva trovare applicazione, in relazione alla decorrenza del termine decadenziale, ll differimento alla data del 31.12.2011 dell’entrata in vigore della nuova disciplina sull’impugnazione del licenziamento disposta dall’art. 32, comma 1 bis, L. n. 183/10, introdotto dall’art. 2 comma 54, DL n. 225/10, convertito con modificazione nella legge n. 10/11, non rientrando la fattispecie in esame nel campo di prima applicazione dell’art. 6, comma 1, L. n. 604/66, come modificato dall’art. 32 L. n. 183/10.
Avverso tale sentenza il dipendente propone ricorso per cassazione e la F.D. SPA resiste con controricorso.
La Corte di Cassazione, ritenendo fondato il motivo di doglianza del lavoratore, accoglie il ricorso.
IL COMMENTO
(...) Ai fini dell’individuazione della disciplina sull’impugnazione del licenziamento applicabile nella corrente fattispecie, i giudici di ultima istanza hanno compiuto una valutazione dei fatti sulla base della regola “tempus regit actum” ex art. 11 delle preleggi, secondo cui Il potere d’impugnazione nel caso del licenziamento trova la sua genesi proprio nell’atto dell’intimazione del recesso datoriale e non può che essere apprezzato in relazione al momento in cui questa viene notificata al lavoratore (comunicazione del licenziamento in data 10.10.2011; impugnativa stragiudiziale ricevuta dallo parte datoriale il 28.10.2011), con la conseguenza che è al regime regolatore vigente in tale momento che deve farsi riferimento, regime che rimane insensibile a eventuali interventi normativi successivi ( Cass. Civ. S.U. sent. 20/12/2006, n. 27172).(....)

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