Speciale Pubblicato il 22/10/2012

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Cessione di prodotti agricoli ed alimentari: novita’ dal 24.10.2012

di Dott. Sergio Massa

Le novità interessano chi vende od acquista prodotti alimentari, con esclusione dei privati. Ecco un’altra norma strana che creera’ non pochi problemi alla filiera alimentare.



La norma, sulla cessione dei prodotti agricoli, introduce innanzitutto una serie di prescrizioni che debbono essere inserite, a pena di nullità, nei contratti i quali debbono essere sempre stipulati in forma scritta e prevedere i seguenti elementi essenziali:

  1. la durata
  2. la quantità e le caratteristiche del prodotto venduto
  3. i prezzi, le modalità di consegna ed i termini di pagamento.

Inoltre  in detti contratti è vietato imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni ingiustificatamente gravose o retroattive.

Il contratto in forma scritta puo’ consistere anche in una mail o in un fax, anche non firmato, purche’ contenga gli elementi sopra citati (es.: uno scambio di comunicazioni o un ordine d’acquisto). Gli elementi eventualmente non presenti sul contratto scritto possono essere indicati sul DDT ovvero sulla fattura, citando gli estremi del contratto a monte.

In alternativa al contratto scritto, il Regolamento ammette la possibilita’ di scrivere tutti gli elementi essenziali del contratto (quelli sopra elencati dal n. 1 al n. 3) direttamente sul DDT o sulle fatture purche’ si accompagni anche la seguente dicitura:

“Assolve agli obblighi di cui all’art. 62 del DL 24.1.2012 n. 1, conv. con modif. dalla L. 24.3.2012 n. 27”.

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TAG: Agricoltura e pesca 2023