Speciale Pubblicato il 16/10/2012

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Appalti: chiarimenti dal fisco per la responsabilità solidale

di Dott. Raffaele Pellino

Obbligo di verifica dei documenti fiscali solo per i contratti stipulati dal 12/08 ed autocertificazione



La documentazione relativa la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali e dell’IVA per le prestazioni rese nell’ambito dell’appalto:

Per un ulteriore approfondimento scarica la Circolare del Giorno n. 208 del 16.10.2012

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Responsabilità fiscale nei contratti di appalto e subappalto

Come noto, lo scorso 12 agosto è entrato in vigore l'articolo 13-ter del cd “decreto Crescita” che ha modificato la disciplina in materia di responsabilità fiscale nell'ambito dei contratti d'appalto e subappalto di opere e servizi. Tale disposizione, in sintesi, prevede la responsabilità solidale dell'appaltatore e del committente per il versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'Iva dovuta dal subappaltatore e dall'appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto.
Tale responsabilità viene meno se l'appaltatore/committente acquisisce la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore/appaltatore. In assenza di tale documentazione, sia l'appaltatore (verso il subappaltatore) che il committente (verso l’appaltatore) possono sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto fino all'esibizione della documentazione.
La norma, inoltre, ammette che la documentazione possa consistere anche nella “asseverazione” rilasciata da CAF o da professionisti abilitati. Pertanto, in caso di violazione delle nuove disposizioni scattano sia la sospensione dei pagamenti sia una sanzione amministrativa da €. 5.000 a €. 200.000.

I chiarimenti con la circolare 40/E del 08.10.2012

Al fine di risolvere alcuni dubbi interpretativi sorti in merito la novella disciplina, l’Agenzia ha fornito chiarimenti riguardo i due aspetti maggiormente critici della norma, quali:

Decorrenza

La prima questione affrontata dalle Entrate riguarda l'individuazione del momento a partire dal quale il committente/appaltatore è tenuto a verificare che il versamento delle ritenute e dell’IVA (per le prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto/subappalto) scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti dall'appaltatore/subappaltatore.
Al riguardo, nella C.M. 40/2012 l’agenzia precisa che:

La certificazione

Il secondo chiarimento attiene alla documentazione che l'appaltatore/subappaltatore deve produrre per dimostrare il regolare versamento dell'IVA e delle ritenute, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo. Al riguardo, l’agenzia stabilisce che, in alternativa all’ “asseverazione” resa da un CAF/professionisti abilitato, è possibile rilasciare una dichiarazione sostitutiva (DPR 455/2000) con cui l’appaltatore o il subappaltatore attesti l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.
Nello specifico, tale autocertificazione deve:


1 FILE ALLEGATO:
Circolare Agenzia Entrate n. 40 E del 08.10.2012

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