Speciale Pubblicato il 31/05/2012

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Deducibilità leasing: è irrilevante la durata minima contrattuale

di Dott. Raffaele Pellino

Con Il DL 16/2012 si stabilisce che per i contratti di leasing stipulati a decorrere dal 29/4/2012 viene meno il vincolo della durata minima fiscale



In sede di conversione del DL 16/2012 è stata modificato la disciplina della deducibilità dei canoni di locazione finanziaria sia nell'ambito del reddito d'impresa (art. 102, comma 7 TUIR) che in relazione al reddito di lavoro autonomo(art. 54 comma 2 TUIR).
In particolare, viene soppresso il prerequisito della "durata minima fiscale" per fruire della deducibilità mentre la quota deducibile in ciascun periodo d'imposta rimane ancorata ai consueti criteri quantitativi (rimasti immutati).
Per un maggiore approfondimento scarica la Circolare del Giorno n. 115 del 31.05.2012

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Redditi d'impresa

Pertanto, ai fini del reddito d’impresa, i canoni relativi a contratti stipulati a partire dal 29 aprile 2012 sono deducibili:

In particolare, i canoni di locazione rilevano fiscalmente per un periodo non inferiore :

In presenza di contratto di durata inferiore al periodo di ammortamento fiscale occorrerà operare in dichiarazione dei redditi una variazione in aumento in costanza di contratto, recuperando la quota non dedotta con successive variazioni in diminuzione al termine del contratto.
Mentre, qualora il contratto di leasing abbia una durata superiore al periodo minimo di deducibilità i relativi canoni saranno deducibili nel periodo di sostenimento nel rispetto del principio di competenza. In tal caso, non va operata alcuna variazione (aumento/diminuzione) in dichiarazione dei redditi.

Redditi di lavoro autonomo

Concetto del tutto analogo a quello previsto per le imprese vale anche per i lavoratori autonomi.
Viene, dunque, eliminata la connessione tra la durata minima del contratto di leasing e la deducibilità dei relativi canoni.
In particolare, la norma stabilisce che la durata minima entro cui è possibile dedurre i canoni, è determina dai seguenti limiti:

Ai fini IRAP

Infine, considerato che il decreto semplificazioni non interviene espressamente sul Dlgs 466/97 si ritiene che tali limitazioni alla deducibilità dei canoni di leasing non siano applicabili ai fini Irap. In tale ambito, con le nuove regole del DL 16/2012, la quota di interessi andrà determinata in maniera differente ai fini Ires e Irap. Pertanto mentre ai fini Ires gli interessi andranno spalmati in modo costante in relazione alla durata contrattuale “fiscale” ai fini Irap la quota di interessi andrà determinata in funzione della durata contrattuale effettiva.



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