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DL 138/2011 (convertito in Legge n.148/2011) ha introdotto una serie di interventi che inaspriscono il trattamento dei reati tributari a partire dal 18 settembre 2011. Parliamo in particolare di:
• Abbassamento delle soglie di punibilità delle c.d. “fattispecie dichiarative” cioè i reati collegati alla presentazione delle dichiarazioni fiscali quali la dichiarazione fraudolenta, la dichiarazione infedele e l’ omessa dichiarazione;
• Nuovi limiti alla sospensione condizionale della pena e al patteggiamento;
• aumento dei termini per la prescrizione dei reati.
Vediamo in dettaglio le principali novità :
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Le nuove soglie di punibilità per la Dichiarazione fraudolenta
Per quanto riguarda la dichiarazione fraudolenta :
- la soglia relativa all’imposta evasa passa da 77.468,53 euro a €. 30.000 (per singole imposte);
- la soglia relativa all’ammontare complessivo degli elementi sottratti ad imposizione (in valore assoluto) scende da 1.549.370,70 euro a €. 1.000.000;
Ciò significa che l’applicazione delle nuova norma è necessario che:
l’imposta evasa sia superiore a €. 30.000 e contemporaneamente che l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione sia superiore al 5% dell’ammontare degli attivi indicati in dichiarazione o comunque superiore a 1 milione di euro.
Le nuove soglie di punibilità per la Dichiarazione Infedele
In seguito alle modifiche apportate dal DL 138/2011 per la dichiarazione infedele:
- la soglia relativa all’imposta evasa scende da €.103.291,38 a €.50.000 (singole imposte);
- la soglia relativa all’ammontare complessivo degli elementi sottratti ad imposizione (in valore assoluto) scende da €. 2.065.827,60 a €. 2.000.000 ;
Anche in questo caso occorre superare congiuntamente le due soglie di punibilità e resta ferma l’alternativa “percentuale” rispetto a quest’ ultima soglia (2 milione di euro).
Le nuove soglie di punibilità per Omessa Dichiarazione
In seguito alle modifiche apportate con l’art. 2 co. 36-vicies semel lett. f) del decreto, per ogni singola imposta evasa (sui redditi o IVA) oltre la soglia di €. 30.000 euro e non più €. 77.468,53 , è prevista come pena la reclusione da 1 a 3 anni.
Le modifiche sul patteggiamento, condizionale e prescrizione dei reati tributari
E’ previsto che per poter beneficiare del patteggiamento il contribuente debba procedere al pagamento del debito tributario (anche attraverso forme di concordato o adesione). In caso contrario, il nuovo art. 13 co. 2-bis del DLgs. 74/2000, non permette di patteggiare la pena.
L’ istituto della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.), che risulta normalmente prevista per condanne inferiori a 3 anni, non si applica quando contemporaneamente l’ammontare dell’imposta evasa è superiore al 30% del volume d'affari ed ai 3 milioni di euro;
Un’ultima modifica inserita dal DL n. 138/2011 riguarda i termini del periodo ordinario di prescrizione che si allungano di un terzo rispetto al passato.
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