Speciale Pubblicato il 01/09/2015

Tempo di lettura: 4 minuti

Come si deducono i costi degli autoveicoli e degli automezzi

di Studio Rotondaro - www.taxlawplanet.net

Deducibilità dei costi degli autoveicoli e degli automezzi per imprese, professionisti,agenti di commercio



Le spese relative agli autoveicoli giocano un ruolo rilevante nella determinazione del reddito delle imprese e dei professionisti.
Trattando dei costi relativi agli autoveicoli non si fa riferimento al solo ammortamento del costo d’acquisto del bene ma a tutti i costi che sono inerenti lo stesso bene ed il uso utilizzo.
La disciplina fiscale degli automezzi è piuttosto complessa e discende dalle diverse tipologie nel quale gli stessi sono classificati.
Di seguito si fornisce una panoramica della rilevanza fiscale dei costi relativi agli autoveicoli in base alla categoria di appartenenza degli stessi.

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Classificazione degli autoveicoli

Per designare la disciplina fiscale dei costi relativi agli automezzi è possibile classificare gli stessi nelle seguenti categorie:
- autoveicoli esclusivamente strumentali e ad uso pubblico;
- veicoli a deducibilità limitata;
- autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti;
- automezzi strumentali per natura e business car.
Di seguito si analizza la disciplina fiscale relativa ad ogni singola categoria.

Autoveicoli esclusivamente strumentali ed ad uso pubblico

Gli autoveicoli esclusivamente strumentali sono quelli senza i quali l’attività dell’impresa non può essere esercitata (si pensi alle scuole guida o alle aziende che noleggiano auto).
Per quanto riguarda i veicoli ad uso pubblico questi sono facilmente identificabili in quanto autorizzati all’utilizzo direttamente dalla pubblica amministrazione (si pensi in questo caso ai taxi).

L’articolo 164, comma 1, lettera a)
prevede che le spese e gli altri componenti negativi relativi ai veicoli con destinazione esclusivamente strumentale e ai veicoli adibiti ad uso pubblico sono interamente deducibili nella determinazione del reddito imponibile.
Veicoli ad uso esclusivamente strumentale
Deducibili al 100%

Veicoli a deducibilità limitata

Gli autoveicoli che non rientrano nella definizione di esclusivamente strumentali trovano la loro disciplina nell’articolo 164, comma 1, lettera b) del TUIR il quale prevede precisi limiti di deducibilità delle spese a questi connesse. In particolare:
- deducibilità al 20% per le imprese e gli esercenti arti e professioni;
- deducibilità dell’80% per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio.
Oltre a tali limiti, la predetta norma prevede un tetto massimo di spesa fiscalmente riconosciuta al quale gli stessi devono essere applicati. Tali limiti di spesa sono rappresentati nella tabella che segue.

Tipologia di operazione
Tipo di veicolo
Limite di spesa fiscalmente riconosciuta
Acquisto
Autovettura o autocaravan
18.075,99 euro (elevato a 25.822,84 per agenti e rappresentanti)
Motociclo
4.131,66 euro
Ciclomotore
2.065,83 euro
Leasing
Indifferente
Non si tiene conto dell’ ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo dei veicoli che eccede i limiti sopra indicati
Noleggio
Autovettura o autocaravan
3.615,20 euro
Motociclo
774,69 euro
Ciclomotore
413,17 euro

Autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti

Il disposto della lettera b-bis) del primo comma dell’articolo 164 del TUIR,
  prevede che i costi relativi agli autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, sono deducibili nella misura del 70%.
L’utilizzo promiscuo da parte del dipendente deve essere opportunamente documentato (ad esempio con opportuna clausola nel contratto di lavoro).
In capo al dipendente il veicolo concesso ad uso promiscuo genera un reddito in natura (fringe benefit) che deve essere assoggettato a tassazione.
L’articolo 51 del TUIR che disciplina la determinazione del reddito di lavoro dipendente, prevede che il valore da assoggettare a tassazione sia determinato assumendo il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico desumibile dalle tabelle ACI al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.
La disciplina di cui sopra trova applicazione anche con riferimento ai veicoli concessi in uso promiscuo agli amministratori o ai collaboratori quando tali rapporti originano redditi assimilati a quello di lavoro dipendente.
 
In capo all’impresa
In capo al dipendente
Veicolo concesso in uso promiscuo al dipendente
Deducibile nella misura del 90% se concesso per la maggior parte del periodo d’imposta
Tassabile il 30% dell’importo così determinato:
(Costo Km ACI * 15.000) – importo trattenuto al dipendente

Automezzi strumentali per natura e business car

Tale tipologia di veicoli non rientra nel novero della disciplina dettata dall’articolo 164 del TUIR e pertanto, se correttamente classificati, i costi relativi a tale tipologia di automezzi sono interamente deducibili.
Si tratta in particolare di:
- autocarri e simili: sono identificati dall’articolo 54, comma 1, lettera d) del Codice della Strada. I relativi costi sono interamente deducibili se tali mezzi sono utilizzati da imprese mentre sono indeducibili per mancanza del requisito dell’inerenza se utilizzati da esercenti arti e professioni;
- business car: si tratta di autovetture che hanno attrezzature e arredi permanentemente istallati ed al massimo due posti escluso il conducente. Tali mezzi si configurano come dei veri e propri uffici. Le caratteristiche sono dettate dal DM 10 dicembre 2002.
Con provvedimento del 6 dicembre 2006 l’Agenzia delle Entrate ha individuato gli autoveicoli che anche se immatricolati come autocarro sono soggetti ai limiti di deducibilità di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b) del TUIR in quanto consentono comunque il trasporto privato di persone.
Le caratteristiche individuate dal provvedimento sono le seguenti:
- codice carrozzeria F0;
- n. di posti a sedere pari o superiore a quattro;
- rapporto tra potenza del motore (KW) e potenza del veicolo espressa in tonnellate uguale o superiore a 180.



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