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Il DL 187/2010 richiede che i contratti in essere al 7 settembre 2010 siano adeguati alle nuove disposizioni entro 180 giorni; fino a questa scadenza le stazioni appaltanti (cioe’ gli Enti pubblici) possono effettuare in favore degli appaltatori tutti pagamenti richiesti in esecuzione di tali contratti, anche in mancanza della clausola relativa alla tracciabilità; dopo il 7 marzo 2011 i contratti che non riporteranno la clausola relativa alla tracciabilità saranno nulli e pertanto inidonei a produrre effetti giuridici. Si suggerisce percio’ di integrare espressamente i contratti già stipulati mediante atti aggiuntivi, magari aspettando la conversione in legge del decreto 187 perche’ non e’ detto che non ci siano altre modifiche.
Gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari riguardano tutti i soggetti tenuti all’applicazione del Codice dei contratti pubblici e valgono per i seguenti contratti: contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, anche esclusi dall’ambito di applicazione del Codice ai sensi del Titolo II della Parte I; concessioni di lavori pubblici e concessioni di servizi; contratti di partenariato pubblico-privato; contratti di subappalto e subfornitura; contratti in economia, compresi gli affidamenti diretti.
Gli obblighi si applicano anche ai professionisti che concorrono all’aggiudicazione di appalti aventi ad oggetto i servizi di ingegneria e architettura, compresi i contratti di affidamento inerenti lo sviluppo di progetti (preliminari, definitivi e esecutivi) che fanno seguito a concorsi di idee o di progettazione.
Per assicurare la tracciabilita’ degli incassi/pagamenti l’originaria L. 136/2010 aveva previsto solo lo strumento del bonifico bancario; successivamente e’ stata ammessa anche la procedura delle ricevute bancarie elettroniche (c.d. Ri.Ba); in questo caso tuttavia sussiste un vincolo relativo alla circostanza che il CUP e il CIG devono essere inseriti sin dall’inizio dal beneficiario invece che dal pagatore: la procedura ha avvio infatti con la richiesta da parte del creditore, prosegue con un avviso al debitore e si chiude con l’eventuale pagamento che può essere abbinato alle informazioni di flusso originariamente impostate dal creditore. Attualmente, invece, il servizio di pagamento RID, di ampio utilizzo tra imprese, non consente di rispettare il requisito della piena tracciabilità poiché il flusso telematico non sembra in grado di gestire i codici identificativi.
Anche i pagamenti a favore di dipendenti, le spese generali e l’acquisto di immobilizzazioni tecniche devono transitare sui conti correnti dedicati; se una determinata attrezzatura viene utilizzata con riferimento a più commesse pubbliche, il relativo pagamento dovrà essere effettuato e registrato per l’intero con esclusivo riferimento a una delle commesse in questione, mentre non sarà considerato per le altre. Allo stesso modo i pagamenti a favore dei dipendenti dovranno essere effettuati sul conto dedicato relativo a una singola specifica commessa, anche se i dipendenti prestano la loro opera in relazione a una pluralità di contratti. Con riferimento a tali pagamenti e’ stato precisato che non è necessaria l’indicazione del CUP e/o del CIG.