Speciale Pubblicato il 26/11/2009

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Acconti 2009: la riduzione del versamento IRPEF

di Rag. Lumia Luigia



Con decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 12 Novembre (e in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) viene disposta la riduzione del versamento dovuto a titolo di acconto Irpef per il 2009.
Ricordiamo che il termine per il versamento del secondo, o unico, acconto scade il prossimo 30 Novembre 2009.
L’agevolazione interessa quindi soltanto le persone fisiche che hanno presentato la relativa dichiarazione dei redditi; rimangono inalterate le misure previste per gli acconti Ires ed Irap.
Nel seguito si riportano gli elementi essenziali del provvedimento, così come anticipati dalla stampa specializzata, segnalando che il decreto legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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I soggetti interessati dall’agevolazione

La riduzione dell’acconto riguarda esclusivamente l’Irpef e pertanto soltanto i soggetti che hanno presentato il modello unificato per le persone fisiche o il modello 730. Si tratta, a titolo di esempio, di imprenditori individuali, lavoratori autonomi, soci di società personali, collaboratori delle imprese familiari, soci persone fisiche di srl trasparenti ai sensi dell’art. 116 TUIR, di lavoratori dipendenti o pensionati in possesso di ulteriori redditi (redditi di lavoro autonomo occasionale o fondiari e così via).

La misura dell’agevolazione

Il decreto dispone la riduzione di venti punti percentuali dell’acconto irpef dovuto per il periodo di imposta 2009. Ciò significa che l’acconto complessivamente dovuto per l’anno in corso sarà pari al 79% (in luogo dell’ordinario 99%) dell’importo esposto nel rigo Differenza RN31 del modello Unico 2009.
Ne consegue dunque che il contribuente dovrà ricalcolare l’acconto complessivo e procedere, entro il 30.11.2009 al versamento della differenza tra l’acconto ricalcolato e quanto eventualmente già versato in sede di primo acconto.
Il minor versamento in acconto sarà controbilanciato da un maggior versamento a titolo di saldo dovuto per il 2009 (Giugno 2010).

I contribuenti che hanno già versato il secondo acconto alla data di entrata in vigore del decreto

Per coloro che avevano già versato il secondo acconto Irpef prima dell’entrata in vigore dell’agevolazione, senza avvalersi di questo “differimento” di imposta, viene riconosciuto un credito di imposta in misura corrispondente utilizzabile in compensazione nel modello F24. L’Agenzia delle Entrate definirà quindi un apposito codice tributo per la pratica attuazione di questa disposizione.

I contribuenti che hanno presentato il modello 730/2009 per i redditi del 2008

Ai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi avvalendosi dell'assistenza fiscale (presentando, quindi, il modello 730), la riduzione dell'acconto viene riconosciuta dal sostituto d'imposta. Nel caso in cui l'acconto sia stato trattenuto senza tener conto della nuova misura del 79%, le maggiori somme prelevate saranno restituite dal sostituto al momento della corresponsione degli emolumenti relativi al mese di dicembre.

Le regole per il versamento del secondo acconto Irpef

Gli acconti Irpef devono essere versati in due rate:
La prima rata (pari al 40% dell’acconto totale) entro il termine previsto per il pagamento a saldo dell’imposta dovuta per l’anno precedente;
La seconda rata (pari al 60% dell’acconto totale) entro l’undicesimo mese del periodo di imposta di riferimento.
La base di riferimento per il calcolo è rappresentata dal rigo RN31 di Unico 2009 PF (Differenza) ricordando che: 
-  il versamento dell’acconto Irpef non è dovuto se l’importo riportato nel rigo in oggetto è pari o minore di Euro 51; 
-  la rata di acconto da versare sarà unica, da corrispondere entro novembre, se l’importo nel rigo “Differenza” è inferiore o uguale ad Euro 260. Nel caso invece sia superiore ad Euro 261 le rate saranno due, suddivise come detto sopra.
Tale metodo di calcolo è detto “storico” in quanto parametrato su una imposta (Differenza) relativa all’anno precedente.
Esiste anche il metodo “previsionale” che tiene conto dell’imposta dovuta per l’anno in corso e quindi, ad oggi, stimata perché il periodo di imposta non è ancora chiuso.
Il ricalcolo reso possibile dal provvedimento in discussione interessa coloro che utilizzano il metodo storico per la determinazione degli acconti dovuti per il 2009.
A differenza del primo, il secondo acconto deve essere versato per intero e non è rateizzabile.

I codici tributo da utilizzare nel modello F24
Per il versamento del primo acconto si è utilizzato il codice 4033 – anno di imposta 2009;
Per il versamento del secondo acconto si utilizza il codice tributo 4034 – anno di imposta 2009.

Il ravvedimento operoso
Per i contribuenti che non versano, entro il 30 novembre prossimo, la rata dovuta a titolo di secondo (o unico) acconto è possibile il ricorso al ravvedimento spontaneo.
Oltre all’acconto dovuto (codice tributo 4034) dovrà allora versare anche la sanzione ridotta, calcolata in percentuale sul tributo tardivamente versato: 
-  pari al 2,5% (se il versamento avviene entro i 30 giorni successivi alla scadenza); 
-  pari al 3% (se il versamento avviene oltre i 30 giorni dalla scadenza ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al 2009 (termini di Unico 2010 PF).
Infine sono dovuti anche gli interessi, calcolati al 3%, sui giorni di effettivo ritardo.
La sanzione si versa con codice tributo 8901; gli interessi con codice 1989.

Riduzione dell’acconto e ruolo del sostituto di imposta
Il decreto legge in parola prevede, al comma 4 dell’art. 1 che “per i soggetti che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale, i sostituti di imposta trattengono l’acconto tenendo conto del differimento previsto dal comma 1”.
Il sostituto di imposta, quindi, dovrà ricalcolare l’acconto indicato nel modello 730/2009 alla voce “seconda o unica rata di acconto Irpef per il 2009”.
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 21 del 4 Maggio 2009 ha precisato che il contribuente che non intende effettuare alcun versamento Irpef a titolo di seconda o unica rata di acconto o che intende effettuare un versamento inferiore a quello dovuto in base al modello 730 presentato, deve comunicarlo entro il mese di settembre 2009 al sostituto d'imposta che effettua il conguaglio. I sostituti di imposta che non hanno tenuto conto del differimento dell’acconto restituiranno le maggiori somme trattenute nell’ambito della retribuzione del mese di dicembre.
Nel seguito si riporta il quadro RN di un contribuente tenuto alla presentazione di Unico 2009 (per l’anno 2008) in quanto libero professionista, per giungere alla determinazione della misura dell’acconto dovuto entro novembre.


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