Speciale Pubblicato il 01/04/2009

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Le nuove scadenze per la presentazione delle dichiarazioni



Le disposizioni relative ai termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali sono stati modificati, mediante l'introduzione dell'emendamento numero 42.100, in sede di conversione del Decreto Legge numero 207 del 2008, meglio conosciuto come “Decreto Milleproroghe”. L'entrata in vigore delle modifiche è subordinata all'approvazione da parte del Parlamento della legge di conversione.

I termini relativi al versamento delle imposte non sono stati oggetto di modifica, e quindi, per i soggetti che presentano periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, restano le scadenze fissate per il 16 Giugno, con possibile differimento al 16 Luglio (con la maggiorazione dello 0,40 per cento).

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UNICO 2009

Dichiarazioni delle persone fisiche, delle società di persone e soggetti equiparati: il modello Unico 2009 dovrà essere presentato entro il 30 Settembre di ogni anno, a seguito della modifica introdotta nell'articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica numero 322 del 1988.

Dichiarazioni dei soggetti IRES: la nuova scadenza è stata spostata all'ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Tutte le dichiarazioni prevedono lo stesso termine di presentazione, a prescindere dalle modalità di presentazione in forma unificata o meno.

MODELLO 730

Le modifiche introdotte negli articoli 16 e 17 del Decreto Ministeriale numero 164 del 1999, concernono solamente i termini di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate del modello 730 a cura dei CAF, dei professionisti e dei sostituti d'imposta. Per ora il termine è stato fissato al 30 Giugno .

Non sono stati modificati i termini di presentazione del modello 730 da parte del contribuente al CAF, professionista o al sostituto d'imposta.

Esclusivamente per il 2009, la scadenza per la trasmissione telematica del modello 730 all'Agenzia delle Entrate è stata prorogata al 15 Luglio 2009.

Sono state apportate delle modifiche alle disposizioni in tema di operazioni di conguaglio da parte del sostituto; il riferimento indicato nell'articolo 19, del Decreto Ministeriale numero 164 del 1999, è stato variato mediante la previsione che le suddette operazioni derivanti dal risultato contabile del modello 730 trasmesso dal CAF o dal professionista, viene eseguito con riferimento alla retribuzione di competenza del mese di Luglio.

Di seguito si riportano le principali date da ricordare per il Modello 730/2009:
Adempimento
Assistenza sostituti di imposta
Assistenza CAF e professionisti abilitati
Comunicazione disponibilità
15 gennaio
Consegna 730 da parte del dipendente/pensionato
30 aprile

1° giugno

Consegna 730 al dipendente/pensionato
1° giugno
15 giugno
Trasmissione 730 all'Agenzia delle Entrate
15 luglio
15 luglio
Presentazione 730 integrativo
26 ottobre
Consegna copia 730 integrativo al dipendente/pensionato
10 novembre

DICHIARAZIONI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA

La scadenza per la presentazione del Modello 770 Semplificato è stata prorogata dal 31 Marzo al 31 Luglio .

Il termine per la presentazione del Modello 770 Ordinario non è stato modificato, e quindi resta fissato al 31 Luglio.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE SCADENZE

Qui di seguito si riporta una tabella riassuntiva delle principali scadenze sopra elencate:

NUOVI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI PER IL 2009

Tipologia di dichiarazione

Vecchia scadenza

Nuova scadenza

Modello 730/2009

Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate

25 Giugno 2009

30 Giugno/15 Luglio 2009

Modello 730/2009

In caso di effettuazione operazioni di conguaglio

Retribuzioni corrisposte nel mese di Luglio

Retribuzioni di competenza del mese di Luglio

Modello 770/2009 Semplificato

31 Marzo 2009

31 Luglio 2009

Modello 770/2009 Ordinario

31 Luglio 2009

31 Luglio 2009

UNICO 2009 PF/MINI

31 Luglio 2009

30 Settembre 2009

UNICO 2009 SP

31 Luglio 2009

30 Settembre 2009

UNICO 2009 SC

Esercizio coincidente con l'anno solare

31 Luglio 2009

30 Settembre 2009

UNICO 2009 SC

Esercizio non coincidente con l'anno solare

Fine del 7° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta

Fine del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta

Modello IRAP 2009

31 Luglio 2009

30 Settembre 2009

Modello IRAP

Esercizio non coincidente con l'anno solare

Fine del 7° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta

Fine del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta

Modello Iva 2009

In forma autonoma

31 Luglio 2009

30 Settembre 2009

Nelle ipotesi in cui UNICO 2009 PF e MINI venga presentato in forma cartacea ad un ufficio postale, il termine di presentazione resta fissato al 30 Giugno.

Nel caso in cui debba essere utilizzato il modello IRAP 2008 “vecchio modello” lo stesso rientra nella dichiarazione unificata modello Unico 2008.



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