Speciale Pubblicato il 23/07/2007

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L'agevolazione per le ristrutturazioni edilizie

di Rag. Lumia Luigia



Per effetto della manovra correttiva 2006, sono state introdotte alcune importanti modifiche in materia di agevolazioni per ristrutturazioni edilizie, che di seguito sintetizziamo:

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Applicazione Iva agevolata e modalità di calcolo

Con decorrenza 1 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007 è stata ripristinata, l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 10% in riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 23 dicembre 1999, n. 488.

Per i lavori di manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria pertanto, l’IVA a regime, pari al 20%, si applica fino al 30 settembre 2006, mentre dal 1° ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007 si applica l’aliquota ridotta del 10%.

L'aliquota agevolata si applica alle prestazioni di servizi intese come prestazioni di lavoro e forniture di materiali e beni, purché questi ultimi non costituiscano una parte significativa del valore della prestazione complessiva.

Per i beni, invece, che costituiscono una parte significativa di detto valore, l'aliquota del 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

I beni considerati di "valore significativo", individuati da decreto ministeriale (decreto 29 dicembre 1999), sono tassativamente i seguenti:

• ascensori e montacarichi;
• infissi esterni ed interni;
• caldaie;
• videocitofoni;
• apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;
• sanitari e rubinetterie da bagno;
• impianti di sicurezza.


MODALITA' DI CALCOLO

Al fine di chiarire le modalità di calcolo valga il seguente esempio:

Rifacimento di un bagno con installazione di sanitari:

a. costo complessivo dell'intervento, al netto Iva: 3.500,00 euro;
b. valore dei sanitari (bene significativo): 2.500,00 euro.

Mano d’opera = 3.500 – 2.500 = 1.000

Imponibile iva agevolata al 10% = 1000 x 2 = 2.000
Imponibile iva al 20% = 3.500 – 2.000 = 1.500

Da quanto esposto risulta chiaro che, se il valore del bene significativo non supera la metà del valore complessivo, tutta la prestazione và fatturata con l'Iva al 10%.

Quando la prestazione comprende i beni sopra indicati è necessario specificare nella fattura, distintamente, la parte del valore cui è applicabile l'Iva agevolata e l'eventuale altra parte soggetta a quella ordinaria.

Invece, il valore degli altri materiali e pezzi staccati di beni non compresi tra quelli significativi, non deve essere individuato autonomamente in quanto confluisce in quello complessivo della prestazione e fatturato al 10%.

Altro Esempio:

Si supponga il seguente esempio di una fattura totale di 13.000 di cui:
• bene significativo: 8.000
• bene non significativo: 3.000
• posa in opera: 2.000.

L'aliquota del 10 per cento si applica sulla differenza tra valore complessivo (13.000) e il valore dei beni significativi (8.000) = 13.000 - 8.000 = 5.000
Sul bene significativo, il 10 per cento si applica sulla parte del suo valore corrispondente al valore netto della prestazione (3.000 + 2.000) = 5.000, in quanto il valore dei beni significativi supera la metà dell'importo dell'intervento (13.000/2= 6.500).

Il 20 per cento si applica alla parte del valore del bene significativo eccedente il valore netto della prestazione (8.000 - 5.000 = 3.000).


In caso di pagamento di acconti relativi a prestazioni che comportano la fornitura di beni  significativi, la circolare n. 71/2000 precisa che il valore entro cui applicare l'aliquota del 10% ai suddetti beni, deve essere calcolato in relazione all'intero corrispettivo dovuto dal  committente e non ad un singolo acconto o al solo saldo.
Il valore del bene significativo deve poi essere riportato, nella quota percentuale corrispondente alla parte di corrispettivo pagata, in ogni fattura relativa al singolo pagamento, indicando sia la parte di valore del bene significativo da assoggettare all'aliquota del 10% sia quella da assoggettare all'aliquota ordinaria.

Si ricorda che sugli interventi di restauro e risanamento conservativo, nonché di  ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 3 comma 1 Lett. c) e d) del Dpr . 380/2001, si  continua ad applicare permanentemente l’aliquota IVA del 10%, ai sensi dei numeri 127quaterdecies , e 127-terdecies, TABELLA A, parte III, DPR n. 633/1972.

Si tratta di interventi quali l'eliminazione e la prevenzione di situazioni di degrado, l'adeguamento delle altezze dei solai, l'apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali, o (nel caso di ristrutturazione edilizia) la demolizione e la fedele ricostruzione del fabbricato, la modifica della facciata, la realizzazione di una mansarda o di un balcone, la trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda, l'apertura di nuove porte e finestre, la costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti.

(L'esempio è tratto da un Documento elaborato dal Centro Operativo di Pescara).

Costo della manodopera da indicare in fattura

Tutte le fatture emesse a partire dal 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del Dl 223/2006) relative a interventi che fruiscono della detrazione Irpef devono contenere l’indicazione in fattura del costo della manodopera.

L’agenzia delle Entrate con la circolare 28/E del 2006 ha precisato che ai casi di diniego dell’agevolazione elencati, tassativamente, nell’articolo 4 del decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41 (di attuazione dei benefici fiscali) — quali, ad esempio, l’esecuzione delle opere edilizie difformi da quelle oggetto di comunicazione o l'esecuzione dei pagamenti secondo modalità diverse da quelle previste (bonifico bancario o postale) — ne viene aggiunto un altro consistente nell’inosservanza dell'obbligo, a carico dell’impresa che esegue i lavori, di evidenziare in fattura, in maniera distinta, il costo della manodopera utilizzata.

Il nuovo obbligo riguarda entrambe le agevolazioni previste dalla normativa consistenti: nella detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’Irpef per un importo percentuale delle spese sostenute fino a un massimo di spese di 48.000 euro, per interventi di recupero di immobili abitativi da parte delle persone fisiche; nell’analoga detrazione prevista per i soggetti che acquistano unità abitative comprese in fabbricati sui quali le imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o le cooperative edilizie hanno eseguito interventi di recupero edilizio. In questo caso, i lavori di ristrutturazione devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2006 e l’alienazione o assegnazione dell’immobile deve avvenire entro il 30 giugno 2007.

In assenza di ulteriori precisazioni in merito agli adempimenti da parte delle imprese esecutrici dei lavori che fruiscono dei benefici fiscali, è evidente che in fattura è necessaria l’indicazione del costo del personale utilizzato nel cantiere. Si tratta della retribuzione lorda corrisposta a chi effettivamente esegue i lavori, corrispondente all’imponibile contributivo e fiscale. La misura infatti rientra tra quelle previste nel decreto per combattere il lavoro nero.

In sostanza, a tal fine il costo della manodopera da indicare separatamente in fattura rispetto al corrispettivo dell’appalto o della fornitura con posa d'opera è il costo per l’impresa esecutrice dei lavori e non del committente che fruisce della detrazione Irpef.

Quando c’è subappalto. In attesa di ulteriori indicazioni da parte dell’amministrazione finanziaria si ritiene che tale obbligo sussista anche nell’ipotesi in cui i lavori siano affidati dall’impresa appaltatrice in subappalto. In tal caso, nella fattura emessa dal subappaltatore nei confronti dell’appaltatore non sussiste l’obbligo di legge di indicare separatamente il costo della manodopera.

Tuttavia, poiché tale costo sostenuto o dall’impresa subappaltatrice rileva come costo della manodopera per l’esecuzione dell’intervento, è opportuno che, anche mediante comunicazione informale, l’impresa, subappaltatrice fornisca al suo committente (appaltatore dei lavori ) una dichiarazione sul costo della manodopera. Sarà poi l’impresa appaltatrice che indicherà nella fattura al committente privato il medesimo costo della manodopera effettivo per l’esecuzione dell’intervento.

Nell’ipotesi di pagamento relativo ad acconti per lavori ancora da eseguire, è consigliabile l’indicazione in fattura del costo della manodopera che sarà utilizzata (si tratta di indicazione forfetaria, salvo conguaglio delle fatture a saldo). In pratica, gli acconti si devono intendere relativi anche alla manodopera.

Con la recente risoluzione n. 127/E del 5.6.2007 l'Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni in merito all'obbligo di indicazione in fattura del costo della manodopera, ai sensi dell'art. 35, comma 19, della L. 248/2006 (di conversione del cosiddetto «decreto Bersani»), per poter usufruire delle detrazioni fiscali del 36% sulle spese sostenute per lavori di ristrutturazione.

In particolare l'Agenzia ha ribadito che anche il subappalto rientra tra le tipologie contrattuali interessate dall’obbligo di evidenziazione in fattura del costo della manodopera.

L'Agenzia infatti, con circolare 16 febbraio 2007, n. 11, punto n. 3.2, aveva già precisato che qualora la ditta incaricata dei lavori si avvalga, in tutto o in parte, delle prestazioni lavorative rese da un soggetto non dipendente che operi in forza di un contratto di opera o di un subappaltato, nella fattura dovrà essere fatta menzione di tale circostanza, evidenziando sia il costo della manodopera impiegata direttamente, sia quello della manodopera impiegata da eventuali appaltatori o subappaltatori, secondo l’ammontare da questi ultimi comunicato.

Dal punto di vista temporale invece, tale obbligo, ai sensi dell’art. 35, comma 20 del D.L. 223/2006 (poi convertito nella L. 248/2006), sorge, però, in relazione alle spese sostenute successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto (4 luglio 2006) e, per tale motivo, viene richiesto solo per le fatture emesse a decorrere da tale data.


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