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CPB: DA QUANDO SPETTA L'ESONERO DAL VISTO DI CONFORMITÀ AI FINI IVA?

CPB: da quando spetta l'esonero dal visto di conformità ai fini IVA?

Chiarimenti ADE per l'esonero dal visto di conformità per gli aderenti al CPB

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L'agenzia delle Entrate con una nuova FAQ del 15 ottobre risponde ad un quesito sul CPB e i casi di esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti Iva infrannuali.

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1) CPB: da quando spetta l'esonero dal visto di conformità ai fini IVA?

Le Entrate ricordano che, l’art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 13 del 2024 (decreto CPB) dispone che per i periodi d’imposta oggetto del concordato preventivo biennale, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall’Agenzia delle entrate sono riconosciuti i benefici, compresi quelli relativi all’IVA, previsti dall’ art. 9-bis, comma 11, del decreto-legge n. 50 del 2017. 

Con riferimento al quesito specifico, si ritiene che il beneficio dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA infrannuali, per un importo non superiore a 70.000 euro annui, e dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA infrannuali, per un importo non superiore a 70.000 euro annui, riguardi i crediti maturati nel biennio successivo all’anno di adesione.

Viene formito a titolo esemplificativo il seguente esempio:

  • se il contribuente ha aderito nel 2024 al CPB 2024-2025, egli potrà usufruire del beneficio per il biennio 2025-2026                
Fonte immagine: Foto di Gerd Altmann da Pixabay

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