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DDL BENEFICIENZA: SANZIONI PER CHI NON INDICA I DATI DELL'ATTIVITÀ BENEFICA

Ddl beneficienza: sanzioni per chi non indica i dati dell'attività benefica

Ddl Beneficienza imprese: obbligo di indicare sulle confezioni attività benefica, finalità e quota riservata di prezzo per unità di prodotto. Sanzioni fino a 50.000 euro

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Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 25 gennaio un disegno di legge (la bozza del ddl è quella del preconsiglio dei ministri si attende la definitiva) che introduce disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti ormai noto come Ddl Beneficienza.

Produttori e promotori della beneficienza obbligati ad esplicitarla sulle confezioni dei prodotti, vediamo i dettagli.

Ddl Beneficienze: etichette sui prodotti con indicazioni chiare

Come sottolinea lo stesso esecutivo nel comunicato stampa post approvazione, le norme del ddl sono finalizzate ad assicurare un’informazione chiara e non ingannevole sulla commercializzazione di prodotti i cui proventi sono destinati a iniziative solidaristiche.

Si prevede, per i produttori dei beni e per i professionisti che li commercializzano e li promuovono, l’obbligo di esplicitare:

  • il soggetto destinatario dei proventi, 
  • le finalità a cui questi sono destinati,
  • la quota percentuale del prezzo di vendita o l’importo destinati all’attività benefica, per ogni unità di prodotto.

I produttori dei beni potranno assicurare l’adempimento attraverso l’indicazione delle informazioni sulle singole confezioni (anche tramite apposizione di tramite l’apposizione di adesivi).
I Produttori e professionisti sono inoltre tenuti a comunicare al Garante per la concorrenza e il mercato l’operazione promozionale e il termine entro il quale sarà effettuato il versamento dell’importo destinato al soggetto beneficiario.

Ddl Beneficienze: nuove regole per le imprese

In caso di violazione degli obblighi, l’Autorità può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da 5.000 a 50.000 euro e disporre la pubblicazione del provvedimento da parte del produttore o del professionista sul proprio sito, su uno o più quotidiani nonché con ogni altro mezzo ritenuto opportuno, come i social media. 

Si prevede, infine, che il 50 per cento degli importi delle sanzioni sia destinato a finalità solidaristiche. 

Non rientrano nel campo di applicazione della legge le attività di promozione, vendita o fornitura di prodotti ai consumatori da parte degli enti non commerciali, restando ferme le norme del codice del Terzo Settore riguardanti la raccolta di fondi per autofinanziamento e quelle relative degli enti appartenenti alle confessioni religiose che hanno stipulato accordi o intese con lo Stato con riguardo alla libera effettuazione di collette.

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