Con la Risposta ad interpello n 250/2025 chiariscono che i compensi percepiti in relazione all’attività di noleggio di beni non sono soggetti alla ritenuta a titolo d’acconto prevista dall’articolo 25-bis Dpr 600/1973.
Vediamo il quesito e la replica dettagliata delle Entrate.
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1) Compensi attività di noleggio senza ritenuta
La società istante ha sviluppato un software proprietario che consente il noleggio e la vendita online (anche second-hand) di articoli di abbigliamento e accessori. Attraverso tale software, l’Istante:
- crea siti web personalizzati (le “Piattaforme”) per società partner (monobrand o multibrand);
- gestisce le attività di vendita e noleggio online dei prodotti verso i clienti finali;
- conclude i contratti di noleggio in nome proprio ma per conto del partner;
- si occupa della logistica, della custodia, della spedizione, degli incassi e dell’emissione della documentazione fiscale.
In virtù di tale struttura contrattuale, la società trattiene una commissione sui ricavi derivanti dal noleggio, riversando il resto ai partner.
La questione posta all’Agenzia riguarda la corretta applicazione della ritenuta d’acconto del 23% prevista dall’art. 25-bis del DPR 600/1973, che si applica alle provvigioni per:
- commissione;
- agenzia;
- mediazione;
- rappresentanza di commercio;
- procacciamento d'affari.
Secondo l’Istante, la sua attività non è riconducibile a nessuno dei suddetti rapporti contrattuali, poiché:
- non svolge attività di mediazione (non è terzo imparziale);
- non agisce come agente (non promuove, ma conclude direttamente i contratti);
- non è un procacciatore d’affari (opera con struttura stabile e in modo continuativo);
- non è un commissionario, almeno per la parte relativa al noleggio (non c’è compravendita, ma prestazioni continuative logistiche e tecnologiche).
Di conseguenza, la ritenuta d’acconto non sarebbe applicabile ai compensi percepiti per l’attività di noleggio.
L’Amministrazione finanziaria condivide l’impostazione dell’Istante, ribadendo che:
- l’art. 25-bis DPR 600/1973 ha natura tassativa: la ritenuta si applica solo alle provvigioni derivanti dai rapporti espressamente indicati dalla norma.
- attività diverse, pur analoghe, non rientrano nell’ambito applicativo della disposizione.
In particolare, la risposta richiama la Circolare Ministeriale n. 24/1983, la quale chiarisce che: “La ritenuta non si applica sui compensi relativi ai contratti di mandato, spedizione o figure similari, né su compensi per servizi logistici o amministrativi, anche se svolti nell’interesse di terzi”.
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