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FRINGE BENEFIT: PRESTITI AI DIPENDENTI, 70.000 LAVORATORI INTERESSATI

Fringe Benefit: prestiti ai dipendenti, 70.000 lavoratori interessati

Delega fiscale e fringe benefit come prestiti ai dipendenti: con interrogazione parlamentare del 5 ottobre tutte le anticipazioni. ABI scrive al Presidente Meloni

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Con la Risposta a interrogazione parlamentare n. 5-01426 del 5 ottobre, in Commissione Finanze alla Camera, la Sottosegretaria del MEF Sandra Savino anticipa che il Governo interverrà sui fringe benefit sotto forma di prestiti ai dipendenti, nella Delega fiscale.

In proposito l’ABI e le Organizzazioni sindacali FABI, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin si sono incontrati per affrontare il tema della gravosa situazione che si verifica in capo alle lavoratrici/lavoratori per i peculiari effetti determinati dal meccanismo di tassazione dei prestiti erogati ai dipendenti nell’ambito dei c.d. fringe benefit.

Il comunicato ABI del 12 ottobre sottoliena che, "l’attuale formulazione della norma fiscale e l’andamento del tasso ufficiale di riferimento (TUR) – soggetto alle variazioni decise dalla BCE – sta producendo, soprattutto sui mutui a tasso fisso, effetti del tutto impropri e distorsivi, determinando una tassazione di valori calcolati sulla base di fattori totalmente esogeni rispetto alla valorizzazione dell’effettivo vantaggio per il dipendente sottostante alla stipula del contratto di mutuo e, quindi, del tutto estranei alla sua capacità contributiva! "

Lavoratrici e i lavoratori interessati possono vedere le loro remunerazioni nette significativamente ridotte dall’ingiusto prelievo.
L’ABI e Osl hanno inviato congiuntamente una lettera alla Presidenza del Consiglio, Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero del Lavoro, che fa seguito a quella inviata il 27 aprile scorso, in cui, nell’esprimere apprezzamento e ringraziamento per la sensibilità espressa dal Sottosegretario del Ministero dell’Economia e delle Finanze a nome del Governo nella recente risposta ad una interpellanza parlamentare, sottolineano la necessità che l’impegno ad intervenire per risolvere la descritta situazione trovi attuazione già a valere sul 2023 per evitare che si determini un ingiustificato e gravoso incremento della tassazione, che avverrebbe in assenza di un corrispondente incremento della capacità contributiva, come evidenziato in occasione della ricordata risposta all’interpellanza parlamentare.
L’ABI e Organizzazioni sindacali hanno condiviso di richiedere inoltre un incontro sul tema con i Ministeri competenti.

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Fringe benefit come prestiti ai dipendenti: novità nella delega fiscale

L'interrogazione parlamentare 5-01426 del 5 ottobre ricorda che, il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023 n. 85, ha previsto, all'articolo 40, l'innalzamento della soglia di esenzione per i cosiddetti fringe benefit da 258,23 a 3.000 euro per tutto il 2023 esclusivamente ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori che abbiano nel loro nucleo figli a carico. 

Leggi anche Fringe benefit 2023 a 3000 euro per chi ha figli: spetta a ogni genitore per approfondimenti.

Nella categoria dei fringe benefit rientrano tra l'altro anche i finanziamenti concessi ai dipendenti a tassi agevolati rispetto a quelli di mercato, in relazione ai quali la disciplina generale prevista all'articolo 51, comma 4, lettera b), del Tuir di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 stabilisce che concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto (attualmente tasso di riferimento della Bce) vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. 

Gli interpellenti fanno notare che, tale metodo di calcolo risulta inadeguato per i finanziamenti a tasso fisso dato che, per questa tipologia di prestiti, il vero beneficio è rappresentato dalla differenza tra il tasso fisso al momento della contrazione del prestito e il tasso fisso agevolato rispetto a quello di mercato alla stessa data;

Con gli attuali tassi della BCE in salita, molti dipendenti, in particolare del settore bancario, che hanno ricevuto il beneficio del tasso fisso agevolato oggi si trovano a dover corrispondere di fatto un tasso variabile.

L'ancoraggio del beneficio al Tur (tasso ufficiale di riferimento) calcolato anno per anno in costanza di contratto introduce, nei mutui a tasso fisso, un elemento di ingiustificata aleatorietà e l'aumento del limite di detassazione a 3.000 euro non elimina l'anomalia.

Si domanda appunto se si intenda adottare iniziative di competenza volte a correggere il criterio di determinazione forfettaria del reddito in caso di concessione di finanziamenti a tasso fisso ai dipendenti, anche prevedendo una modifica normativa per tutti i mutui in corso e di nuova stipula.

La sottosegretaria Sandra Savino nella seduta del 5 ottobre ha risposto all’interrogazione sottolienado che sono stati sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria e si evidenzia quanto segue.
La disciplina fiscale dei fringe benefit costituiti da concessioni di prestiti, ai sensi dell'articolo 51, comma 4, lettera b), del TUIR, prevede che «in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi».

Tale disposizione appare neutrale per i mutui a tasso variabile, mentre per i mutui a tasso fisso risulta vantaggiosa per il contribuente nei periodi di ribasso dei tassi stessi.
In questa congiuntura di tassi crescenti, la predetta norma sta facendo emergere, per i mutui a tasso fisso, valori da tassare che non rappresentano il trattamento di favore effettivamente ricevuto dal dipendente (che in alcuni casi ha stipulato il mutuo, in un periodo di tassi molto bassi, alle stesse condizioni offerte alla clientela).

Ciò premesso, si fa presente che la questione è stata analizzata in sede di predisposizione della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» ed, in particolare, dell'articolo 5, comma 1, lettera e), ove sono previste la revisione e la semplificazione delle disposizioni che riguardano il trattamento fiscale delle somme e dei valori esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, con particolare riguardo ai limiti di non concorrenza al reddito in caso di assegnazione di fringe benefit.
Pertanto, in questo contesto sarà valutata dal Governo un intervento di razionalizzazione della disciplina di settore.

Si attende eventuale incontro tra Governo e ABI

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