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ASTE GIUDIZIARIE: LE REGOLE DEL MINISTERO PER LA BANCA DATI

2 minuti, Redazione , 01/08/2023

Aste giudiziarie: le regole del Ministero per la banca dati

Le regole del Ministero della Giustizia sulla banca dati aste giudiziarie: il decreto n 99/2023 che specifica il contenuto e le modalità di accesso

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Con Decreto 11 luglio 2023 contenente il regolamento di funzionamento della banca dati aste giudiziarie (ai sensi dell'art 26 comma 6 del DLGS n 149/2022) pubblicato in GU n 175 del 28 luglio, il Minsitero della Giustizia disciplina:

  • le modalita' di acquisizione  dei dati e il loro inserimento nella banca dati  relativa alle aste giudiziarie,
  • le modalita' di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.

Banca dati aste giudiziarie: che cos'è

La banca dati relativa alle aste giudiziarie e' tenuta presso il Ministero della giustizia in forma automatizzata, nel  rispetto di criteri di completezza, aggiornamento, esattezza  e  sicurezza  delle notizie e delle informazioni raccolte.

La banca dati si articola, secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 149 del 2022, nelle sezioni:

  • a) esecuzioni immobiliari;
  • b) esecuzioni mobiliari;
  • c) vendite nelle procedure concorsuali.

 Nell'ambito di ciascuna sezione, nella banca dati sono inseriti:

  • a) il nome, il cognome e  il  codice  fiscale dell'offerente  se persona  fisica,  ovvero  la  denominazione e  il   codice fiscale dell'offerente se ente o persona giuridica
  • b)  il  codice  IBAN  del  conto corrente  bancario  o   ostale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di  aggiudicazione  o gli estremi  identificativi  del  mezzo di   pagamento o della fideiussione utilizzati ai  sensi  degli  articoli   169-quater   e 173-quinquies delle  disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  di procedura civile e disposizioni transitorie;
  • c) la relazione di stima dei beni;
  • d) il nominativo del professionista delegato;
  • e) il prezzo di stima;
  • f) il prezzo base;
  • g) il prezzo di aggiudicazione;
  • h) il compenso liquidato al professionista delegato.

Viene precisato che, per ragioni di giustizia, l'autorita'  giudiziaria  civile  e penale acquisisce i dati  inseriti nella banca dati accedendo  al sistema tramite apposita utenza. 

A tal  fine, il  capo  dell'ufficio giudiziario individua, tra il personale amministrativo  del  medesimo ufficio, uno o piu' soggetti abilitati.

Sono in  ogni  caso soggetti abilitati il  giudice dell'esecuzione  e  il  giudice delegato.  

Il presidente del tribunale o suo delegato accede alla  banca  dati  ai fini  della  vigilanza  prevista dall'articolo 179-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. 

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