Con il messaggio 2736 del 26 luglio 2024 Inps aveva ricordato in considerazione dell’eccezionale ondata di calore che sta interessando tutto il territorio nazionale e degli importanti risvolti che tali condizioni climatiche hanno per le attività lavorative, la possibilità di effettuare la sospensione o riduzione del lavoro, con diritto al trattamento di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario del FIS e dei Fondi bilaterali e riepilogava le istruzioni.
L'istituto torna sull'argomento nel messaggio 2130 del 3 luglio 2025, confermando le istruzioni (v. ultima tabella di riepilogo)
Si ricorda che indicazioni sono state fornite anche con le note dell'ispettorato in particolare in tema di vigilanza e da INAIL con la specifica documentazione tecnica.
Leggi in merito Rischio caldo: le linee guida INAIL e Cassa integrazione per temperature elevate tutte le istruzioni e fac simile richiesta
ATTENZIONE: non è possibile presentare due distinte domande riferite agli stessi lavoratori e a periodi di sospensione o riduzione interamente o parzialmente sovrapponibili, l’una con causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” e l’altra con causale “evento meteo” per “temperature elevate”.
Cassa integrazione per temperature elevate | |
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Quando spetta la cassa integrazione eventi meteo per caldo | temperature superiori a 35° o inferiori a 35° con alto tasso di umidità (temperatura percepita piu alta di quella reale) |
elementi da valutare anche con il supporto di documentazione tecnica di istituti climatici, INAIL, protezione civile: |
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Come effettuare la valutazione | valutazione del responsabile per la sicurezza |
Tipologia integrazione salariale disponibile | CIGO EONE o CISOA per attività agricole FIS e FONDI BILATERALI per PMI |
Richiesta | domanda e allegata documentazione tecnica sulla situazione |
Si ricorda che per le richieste telematiche è disponibile la nuova piattaforma unica OMNIA IS cui si accede dal sito istituzionale www.inps.it inserendo alla funzione “cerca”, la voce “Servizi per le aziende ed i consulenti” .
Necessaria l’autenticazione tramite la propria identità digitale - SPID, CNS o CIE
Vanno selezionate dal menu le voci CIG e Fondi di solidarietà” - “OMNIA Integrazioni Salariali”.
Ecco una scheda riassuntiva delle casistiche e causali tratta dal messaggio 2130 2025
Casistica | Causale da indicare | Documentazione richiesta | Condizioni per l'accoglimento | Note operative |
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Sospensione/riduzione per ordinanza pubblica autorità | Sospensione o riduzione per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili | Estremi dell'ordinanza (nella relazione tecnica) | Periodi/fasce orarie indicati nell’ordinanza | Non serve allegare l’ordinanza. Non cumulabile con domanda per evento meteo sugli stessi lavoratori/periodi |
Caldo eccessivo senza ordinanza | Evento meteo per temperature elevate | Relazione tecnica dettagliata sull’attività sospesa o ridotta | Temperature reali > 35°C o percepite elevate per condizioni operative | Non allegare bollettini meteo. L’INPS li acquisisce d’ufficio |
Temperature percepite elevate (es. tute, macchinari, umidità) | Evento meteo per temperature elevate | Relazione tecnica dettagliata + descrizione attività svolta e condizioni | Valutazione soggettiva sulla base delle condizioni lavorative | Considerare anche l’umidità e la mancanza di ventilazione |
Sospensione decisa dal datore su indicazione RSPP | Evento meteo per temperature elevate | Relazione tecnica con motivazione e indicazione RSPP | Temperature elevate che rendono rischioso il lavoro | Vale anche per lavorazioni al chiuso senza sistemi di raffreddamento |
Ambito agricolo (CISOA) | Evento meteo per temperature elevate o ordinanza pubblica | Come per altri settori | Applicabili regole compatibili del messaggio | Valgono le specificità della CISOA |
Regole comuni a tutte le domande | ||||
• Niente requisito di 30 giorni di anzianità lavorativa • Esenzione contributo addizionale CIGO/FIS/Fondi solidarietà • Termine presentazione: entro l’ultimo giorno del mese successivo all’evento • Informativa sindacale non preventiva, anche successiva all’inizio della sospensione • Per l’edilizia/lapidei, l’informativa è dovuta solo per proroghe oltre 13 settimane |