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CONTRIBUTI ENASARCO: NON VALGONO PER L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE

Contributi Enasarco: non valgono per l'applicazione del massimale

Chiarimenti INPS sull'utilizzo della contribuzione Enasarco ai fini del massimale contributivo e per il calcolo misto o retributivo della pensione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Solo i contributi Enasarco versati prima del  27 agosto 1966, potrebbero validamente concorrere a definire l'anzianità contributiva necessaria all'applicazione  del sistema di calcolo misto o retributivo. Da quella data infatti, con l'entrata in vigore della legge 613/1966, l'ente di previdenza di agenti e rappresentanti di commercio è stato trasformato da gestore  previdenziale sostitutivo a gestore di prestazioni integrative per cui i contributi precedenti non hanno valore  per la definizione del regime pensionistico.

 Lo chiarisce l'INPS del messaggio  730 del 20 febbraio 2023,  emanato con l'approvazione del  Ministero del lavoro.

L'Istituto  ricorda che il «regime contributivo» delle pensioni a norma della legge 335/1995 che prevede il sistema di calcolo degli assegni  sulla base dei contributivi versati e non sulla media delle ultime retribuzioni si applica ai lavoratori  lavoratori privi di un'anzianità contributiva al 1° gennaio 1996, oltre che a coloro che lo scelgono volontariamente (come nel caso del regime Opzione donna).

 Come noto il regime contributivo è meno conveniente per i contribuenti rispetto al regime "misto" o retributivo puro riservato a coloro che già alla data del 31 dicembre 1995 avevano versato contributi previdenziali validi .

Inoltre, nel regime contributivo è previsto  un «massimale contributivo», cioè una soglia oltre la quale non si versano più contributi , limite che non  si applica a  chi rientra nel regime misto o retributivo .

Il messaggio  conclude quindi che dato che la legge 22 luglio 1966, n. 613, istitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria per gli esercenti attività commerciali presso l’INPS, ha riconosciuto all’Enasarco la funzione di erogare prestazioni integrative rispetto a quella di base erogata dall’Inps, dall'entrata in vigore della legge (27 agosto 1966) e fino al 31 dicembre 1995 tali contributi  NON  sono rilevanti   ai fini della determinazione dell'anzianità e della definizione del regime pensionistico applicabile

Essi non possono tra l'altro neppure  essere  oggetto di ricongiunzione con quella versata in Ago  o nelle forme esclusive e  sostitutive,  né utilizzabile ai fini del cumulo o totalizzazione),

Solo  eventuali contributi versati prima del 27 agosto 1966, cioè prima   dell'entrata in vigore della citata legge 613/1966, sarebbero utili a fissare l'anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995 ai  fini della non applicazione del massimale. 

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Fonte immagine: Foto di mohamed Hassan da Pixabay

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