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STOP ALLA CESSIONE DEI CREDITI EDILIZI: IN GU IL DECRETO

Stop alla Cessione dei crediti edilizi: in GU il decreto

Il Comunicato Stampa del Governo che annuncia un decreto legge che blocca la cessione dei crediti e lo sconto in fattura relativi agli interventi edilizi con effetto immediato

Ascolta la versione audio dell'articolo

E' stato diramato nella tarda serata di ieri un comunicato stampa che annuncia il blocco della cessione dei crediti di imposta relativi a incentivi fiscali. 

A tal fine è stato approvato un decreto legge che farà scattare l'immediata operatività delle norme. Il decreto legge n. 11 è  stato pubblicato in GU n.40 del 17 febbraio 2023.

Il Ministro Giorgetti ha fatto presente agli italiani che la cessione dei crediti dei bonus edilizi è costato 2000 euro procapite, compreso vecchi e lattanti. 

Il Superbonus110 con annessa cessione ha creato un buco nei conti dello stato enorme, ma ci si chiede se non era prevedibile prima. 

Ma intanto ecco il testo integrale del Comunicato che annuncia il decreto pubblicato nella notte. (in proposito leggi Blocco cessioni bonus edilizi: tutte le esclusioni nel decreto in Gazzetta)

Misure urgenti in materia di cessione di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali (decreto-legge) 

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di cessione di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali. 

Il testo interviene, in particolare, per modificare la disciplina riguardante la cessione dei crediti d’imposta relativi a spese per gli interventi in materia di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e “superbonus 110%”, misure antisismiche, facciate, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e barriere architettoniche.

L’oggetto dell’intervento non è il bonus, bensì la cessione del relativo credito, che ha potenzialità negative sull’incremento del debito pubblico. 

Dall’entrata in vigore del decreto, con l’eccezione di specifiche deroghe per le operazioni già in corso, non sarà più possibile per i soggetti che effettuano tali spese optare per il cosiddetto “sconto in fattura” né per la cessione del credito d’imposta. 

Inoltre, non sarà più consentita la prima cessione dei crediti d’imposta relativi a specifiche categorie di spese; resta invece inalterata la possibilità della detrazione degli importi corrispondenti. 

Si abrogano le norme che prevedevano la possibilità di cedere i crediti relativi a: 

  • spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro; 
  • spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano alla successiva alienazione dell’immobile. 
  • Si introduce anche il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di essere cessionarie di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali maturati con tali tipologie di intervento

Infine, il testo chiarisce il regime della responsabilità solidale nei casi di accertata mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto ai benefici fiscali. 

Con le nuove norme, ferme restando le ipotesi di dolo, si esclude il concorso nella violazione, e quindi la responsabilità in solido, per il fornitore che ha applicato lo sconto e per i cessionari che hanno acquisito il credito e che siano in possesso della documentazione utile dimostrare l’effettività delle opere realizzate. 

L’esclusione opera anche per i soggetti, diversi dai consumatori o utenti, che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario di quella banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, facendosi rilasciare un’attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione.

 Resta, peraltro, fermo che il solo mancato possesso della documentazione non costituisce causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire con ogni mezzo prova della propria diligenza o non gravità della negligenza. 

Il Consiglio ha concordato che le associazioni di rappresentanza delle categorie maggiormente interessate dalle disposizioni del decreto-legge saranno sentite dal Governo il prossimo 20 febbraio.

Tag: RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023 RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023 SUPERBONUS 110% SUPERBONUS 110%

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