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CONGEDI PARENTALI E DI PATERNITÀ 2023: NUOVE ISTRUZIONI AI DATORI DI LAVORO

Congedi parentali e di paternità 2023: nuove istruzioni ai datori di lavoro

Riepilogo completo istruzioni e codici Uniemens per le denunce contributive con nuovi congedi e permessi 104 dal 2023 . Messaggi INPS 659e 2788/2023

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Nel messaggio 659  del 13 febbraio 2023 INPS completa le istruzioni sui nuovi congedi parentali  e di paternità ampliati dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, fornendo le  indicazioni ai datori di lavoro per l’esposizione nei flussi di denuncia  con  nuovi codici evento e dei relativi codici conguaglio.

L’applicazione dei nuovi codici è obbligatoria a partire dal mese di competenza aprile 2023. 

Il messaggio precisa anche le  modalità di regolarizzazione  dei periodi 13 agosto 31 marzo 2023,  per i quali vanno utilizzati i codici già in uso.(vedi chiarimenti al secondo paragrafo)

Datori di lavoro  privati  codici uniemens AGO e altri Fondi speciali

Di seguito vengono riportati i nuovi codici evento che i datori di lavoro del settore privato devono utilizzare per la denuncia contributiva riferita ai lavoratori dipendenti iscritti all’AGO e ad altri Fondi speciali:

  •  PD0,avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino”;  
  • PD1, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino”;  
  • PE0,avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino”;  
  • PE1,avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino”;  
  • PB0, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)”;  
  • PB1, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)”;  
  • TB0, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l’ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)”;  
  • TB1, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l’ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)”. 

 Il messaggio precisa inoltre le istruzioni dettagliate per la compilazione dei flussi e i codici per i datori di lavoro con dipendenti iscritti alla gestione pubblica .

AGGIORNAMENTO 27 LUGLIO 2023 

Riepilogo codici  congedi parentali e di paternità e permessi 104 1992

Con un nuovo messaggio 2788 del 26 luglio 2023, a seguito di richieste di chiarimenti  Inps è nuovamente intervenuto riepilogando le istruzioni già fornite con il messaggio n. 659/2023 e fornendo  una mappatura dei codici istituiti ex novo con il dettaglio degli eventi tutelati secondo la normativa previgente e la relativa individuazione del precedente codice di riferimento.

Il messaggio ricorda che i nuovi codici valgono per gli eventi verificatisi a decorrere dal 13 agosto 2022, si aggiungono a quelli vigenti e la loro applicazione è obbligatoria dal mese di competenza aprile 2023.

Inoltre sono dettagliate

  • al paragrafo 3  le istruzioni per  la corretta gestione dei periodi di congedo parentale indennizzati in misura dell’80% della retribuzione, istituiti con la circolare n. 45/2023 (a seguito delle novità introdotte dall’art. 1, comma 359, della legge n. 197/2022); 
  •  al paragrafo 4 chiarimenti  sulle  modalità espositive di alcuni codici evento  per i permessi legge n. 104 1992,  a seguito del decreto legislativo n. 105/2022.


 

Fonte immagine: Foto di sarahbernier3140 da Pixabay

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