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ESENZIONE FISCALE CON AUTOCERTIFICAZIONE PER LA PENSIONE ALL'ESTERO

Esenzione fiscale con autocertificazione per la pensione all'estero

Come ottenere la disapplicazione dell'imposta italiana sulla pensione integrativa per il residente all'estero iscritto all'Aire. Interpello Agenzia n. 76 2023

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'Agenzia delle Entrate ha fornito con l'Interpello n. 76 del 18 gennaio  utili chiarimenti sul tema della  documentazione utile a dimostrare  i requisiti ai fini dell'esenzione da   imposizione in  Italia  del trattamento  pensionistico integrativo   percepito  da un residente all'estero.

In particolare l'Agenzia ammette l’autocertificazione della residenza da parte del beneficiario per l'applicazione dell'esenzione fiscale  sul  trattamento pensionistico erogato dall'ente ex-datore di lavoro  a un  ex   dipendente iscritto all'AIRE e residente in Tunisia.

La richiesta di chiarimenti arrivava dall'ente erogatore in dubbio sull'applicazione dell'esenzione richiesta dall'ex dipendente   sulla base della risposta 246 del 16 luglio 2019  in cui l'Agenzia aveva affermato che   "spetta   ai  sostituti  d'imposta valutare ­ caso per caso ­ la pertinenza e l'attendibilità della documentazione presentata dai beneficiari effettivi dei redditi''.

A  supporto  della  sua richiesta,  l'ex  dipendente  aveva  presentato  la  seguente  documentazione:

  • · copia del passaporto;
  • · copia della richiesta all'ambasciata d'Italia a Tunisi di iscrizione all'AIRE;
  • · certificato di residenza AIRE;
  • · domanda di esenzione dall'imposizione italiana sulle pensioni ­ Modello EP   ­ I/2 ­ corredata di attestazione rilasciata dall'Autorità fiscale tunisina (in originale e con timbro dell'Autorità fiscale estera).

I documenti per l'esenzione fiscale del residente all'estero

Nella risposta  a interpello 76 2023  l'Agenzia delle Entrate  ricorda innanzitutto che l'articolo 18 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni  stipulata tra l'Italia e la Tunisia e ratificata con legge del 25 maggio 1981, n. 388 , prevede la tassazione esclusiva di tutti i redditi da pensione, nello Stato di residenza del beneficiario dei medesimi trattamenti. 

Per definire la residenza,  conformemente al Modello OCSE di  Convenzione, vanno considerati i seguenti elementi (cosiddette tie breaker rules) , in ordine gerarchico:

  •  il  centro  degli  interessi  vitali,  
  • il  soggiorno  abituale  e  
  • la  nazionalità  del   beneficiario del  reddito

 Pertanto, nel caso di specie, se  prevale la residenza  tunisina  della  Contribuente  ai  sensi  delle tie breaker rules,  la Contribuente avrà diritto all'esenzione.sul reddito in esame.

In generale  il documento  chiarisce che l'ente erogatore   della prestazione non ha l'obbligo di verificare  con specifici elementi  fattuali di conferma le dichiarazioni del beneficiario riguardo il domicilio o la residenza ma deve comunque:

  •  osservare la normale diligenza nell’acquisire ed esaminare tutti i documenti relativi alla residenza formale del richiedente,
  •  verificando gli elementi fattuali concreti di cui fosse eventualmente  a conoscenza.

L'agenzia sottolinea anche  che  le  responsabilità connesse ad eventuali  false   attestazioni o dichiarazioni del contribuente sono da imputarsi al medesimo contribuente.

Si ricorda inoltre che la documentazione deve essere prodotta per ogni anno in cui il beneficiario della prestazione pensionistica integrativa intende fruire dell'esenzione fiscale.

In merito all'applicazione pratica di questi principi   quindi  l'Agenzia conferma che  " In  presenza  della documentazione elencata attestante la sussistenza degli elementi formali di una residenza  estera  (autocertificazione di residenza estera, iscrizione all'AIRE ed attestazione di residenza fiscale da parte delle competenti Autorità estere) per la maggior parte del periodo d'imposta, si ritiene possibile l'applicazione, dell'esenzione fiscale in Italia."

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Fonte immagine: Foto di Alex Sky da Pixabay

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