La Legge di Bilancio 2023 pubblicata in GU n 303 del 29 dicembre 2022 e in vigore dal 1 gennaio, con il comma 365, introdotto alla Camera, ha proroga al 31 dicembre 2025 il cosiddetto bonus barriere architettoniche, ossia la detrazione prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche.
Vediamo le soglie massima di spesa e a chi spetta la detrazione.
Bonus barriere architettoniche: prorogato al 31 dicembre 2025
L'articolo 119-ter del decreto legge 34 del 2020 in materia di detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche stabilisce che, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
La norma prevede che la suddetta detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
- a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Attenzione al fatto che, la detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.
La norma in esame proroga al 31 dicembre 2025 l’agevolazione descritta.
Inoltre, si introduce un nuovo comma 5 nell’articolo 119-ter che stabilisce che per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di rimozione di barriere architettoniche, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio.
Bonus barriere architettoniche: spetta anche per il rifacimento del bagno
L'agenzia delle Entrate con un documento di prassi datato 2022 ha chiarito dettagliatamente che il bonus barriere architettoniche spetta anche per il rifacimento del bagno del disabile.
Nel caso di specie, l'Istante è proprietaria, unitamente con il coniuge, di due appartamenti adiacenti, posti al secondo piano di un condominio composto da più di otto unità immobiliari.
L'istante e il coniuge per consentire alla figlia, affetta da disabilità motoria con invalidità certificata al 100 per cento, di accedere ai locali autonomamente con una carrozzina elettrica, ad aprile 2022 hanno avviato interventi finalizzati al collegamento delle due unità immobiliari di proprietà ed all'eliminazione delle barriere architettoniche al loro interno, "ampliando la porta del bagno e della camera da letto, ristrutturando completamente un bagno per soddisfare tutte le esigenze richieste in materia di handicap, sostituendo gli attuali sanitari con altri idonei (water, doccia, lavabo ecc.)".
Tanto premesso, si chiedeva se:
- per le spese relative alle opere di ampliamento e sostituzione delle porte, con conseguente sistemazione della pavimentazione e modifica delle prese con adeguamento dell'impianto elettrico, nonché per le spese relative alla ristrutturazione completa del bagno (compresa la sostituzione dei sanitari ed adeguamento degli impianti) ed alla parziale sistemazione dell'intonaco, possa fruire dell'agevolazione prevista all'articolo 119-ter del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;
- con riferimento alle spese di ristrutturazione per il collegamento tra i due appartamenti, comprensive dell'eventuale sostituzione di una delle porte di ingresso esterno con serramenti, possa fruire della detrazione del 50 per cento spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Le Entrate con la Risposta a interpello n 461/2022 hanno chiarito che "qualora i prospettati interventi di ristrutturazione completa del bagno e di ampliamento e sostituzione delle porte rispettino le caratteristiche tecniche previste dal citato decreto ministeriale n. 236 del 1989 e, dunque, possano essere qualificate come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, l'Istante potrà fruire della detrazione di cui al citato articolo 119-ter del decreto Rilancio, in relazione alle relative spese sostenute nel periodo di imposta 2022. La medesima detrazione spetta, inoltre, anche per le spese sostenute per le opere di completamento dei predetti interventi, quali quelle di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento dell'impianto elettrico nonché di sostituzione dei sanitari. Con riferimento, infine, alle altre spese sostenute per gli interventi per il collegamento dei due appartamenti, comprensive dell'eventuale sostituzione di una delle porte di ingresso esterno con serramenti, l'Istante potrà fruire della detrazione di cui al citato articolo 16-bis del TUIR nella misura del 50 per cento delle spese sostenute, nel rispetto di tutte le condizioni e degli adempimenti previsti dalla normativa richiamata, che non sono oggetto della presente istanza di interpello"