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DICHIARAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO: NIENTE OBBLIGO PER CHI HA COMUNICATO I DATI AL COMUNE

2 minuti, Redazione , 21/09/2022

Dichiarazione imposta di soggiorno: niente obbligo per chi ha comunicato i dati al comune

Nessun obbligo di presentazione entro il 30 settembre 2022, delle dichiarazioni dell'imposta di soggiorno per gli anni 2020 e 2021, per chi ha già comunicato i dati al comune

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Per gli host che hanno già comunicato i dati al proprio Comune, viene fornito dal MEF, nelle Faq pubblicate sul proprio sito il 19 settembre, un importante chiarimento in merito all'obbligatorietà o meno della ripresentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno per gli anni 2020 e 2021.

I soggetti che hanno già presentato per gli anni di imposta 2020 e 2021 una comunicazione al comune seguendo le indicazioni prescritte dal comune stesso, non sono obbligati a ripresentare per dette annualità, la dichiarazione in scadenza il prossimo 30 settembre, considerando che si tratta del primo anno di applicazione dell’obbligo dichiarativo mediante presentazione del nuovo modello ministeriale.

Lo ha chiarito il Ministero dell'Economia e delle Finanze nella risposta alle Faq n. 8 e 9 pubblicate il 19.09.2022.

Per la dichiarazione annuale dei dati dell’imposta di soggiorno incassata e riversata al comune nel 2022, si dovrà invece utilizzare solo il nuovo modello ministeriale che di fatto andrà a sostituire il Conto di Gestione Modello 21 (D.P.R. 194/1996), che, i gestori delle strutture ricettive, in quanto qualificabili come agenti contabili, avevano l'obbligo di trasmettere al Comune entro il 30 Gennaio di ogni anno per l'anno precedente.

Di conseguenza, la presentazione dei dati annuali del 2022 dovrà essere effettuata entro il 30 giugno 2023 solo sul portale dell’Agenzia delle Entrate attraverso l’applicazione web.

Per tutti gli altri chiarimenti scarica qui il file completo contenente le Faq.

Riportiamo qui di seguito il testo completo delle Faq in oggetto.

OBBLIGO DI RIPRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 2020 E 2021

8. Sono proprietario di un appartamento affittato per locazione breve (non come attività di impresa), nel 2021 ho presentato al mio comune di appartenenza il mod. 21 relativo alla dichiarazione annuale per la tassa di soggiorno riscossa nell’anno 2020. Chiedo se, in base alle recenti disposizioni, ho l’obbligo di ripresentarla sul sito dell’Agenzia delle Entrate insieme a quella del 2021.

9. A seguito dell'approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta di soggiorno con il D.M. 29 aprile 2022, si chiede se tale modello deve essere utilizzato anche dagli host del comune visto che nel comune stesso già esiste un sistema di rendicontazione telematico del contributo di soggiorno tramite apposita piattaforma, in cui è stato già rendicontato per il 2020/2021 il Contributo di Soggiorno incassato e versato.

Risposte 8 e 9:

Considerato che si tratta del primo anno di applicazione dell’obbligo dichiarativo mediante presentazione del modello ministeriale (Decreto 29 aprile 2022), si ritiene che i soggetti che hanno già presentato per gli anni di imposta 2020 e 2021 una dichiarazione/comunicazione al comune seguendo le indicazioni prescritte dal comune stesso, non sono obbligati a ripresentare per dette annualità la dichiarazione di cui al decreto.

Al di fuori di tale caso, è chiaro che il contribuente dovrà utilizzare esclusivamente il nuovo modello ministeriale per la dichiarazione dell’imposta o del contributo di soggiorno.

Tag: LOCAZIONE IMMOBILI 2024 E AFFITTI BREVI LOCAZIONE IMMOBILI 2024 E AFFITTI BREVI

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