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NESSUNA SANZIONE PER L’OMESSO VISTO DI CONFORMITÀ IN DICHIARAZIONE

Nessuna sanzione per l’omesso visto di conformità in dichiarazione

Secondo la Suprema Corte la mancanza del visto configura una violazione “meramente formale”, da non sanzionare in quanto non arreca alcun pregiudizio all’erario.

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Con l’ordinanza n. 25736 del 01/09/2022 la Corte di Cassazione ha riportato un principio importante in termini di irrogazione delle sanzioni, tale per cui la mancata apposizione del visto di conformità nella dichiarazione fiscale rappresenta una violazione meramente formale, in quanto tale non soggetta ad alcuna sanzione. Questo particolare tipo di irregolarità risulta codificato: 

  • sia dall’art. 10, comma 3 dello Statuto del contribuente, secondo cui le sanzioni non vanno irrogate quando, tra le altre cose, la violazione si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta;
  • sia, sebbene solo implicitamente, dall’art. 6, comma 5-bis del D.Lgs 471/1997, in base al quale non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo. Si ricorda infatti che la violazione “solamente formale” è quella che, pur non avendo alcun impatto a livello reddituale, è in grado di ostacolare l’attività di controllo da parte dell’autorità fiscale. 

Nello specifico, secondo la pronuncia in esame la mancata apposizione del visto di conformità non ha alcun impatto né a livello di determinazione e/o di versamento del tributo né, tantomeno, in termini di impedimento alle verifiche poste in essere dall’Amministrazione finanziaria, motivo per cui va per l’appunto indenne da sanzione; quanto detto, evidentemente, fatta salva l’esistenza del credito che sarebbe dovuto essere oggetto del visto omesso, dal momento che quest’ultimo si sostanzia solamente in un controllo preventivo che, a parere dei giudici, qualora superi il vaglio di legittimità non può comunque essere contestato al contribuente che ha commesso l’errore.

Va in ogni caso notato come la Suprema Corte abbia già avuto modo di esprimersi in questi termini in passato, in particolare mediante la precedente ordinanza n. 5289 del 26/02/2020, laddove aveva infatti parimenti affermato che, in presenza di una compensazione di un credito IVA esistente, l’omessa apposizione del visto vada configurata quale violazione meramente formale: in quel caso la Cassazione aveva quindi rinnegato la pretesa erariale sanzionatoria in quanto, sussistendo il credito portato in compensazione, “la mancata apposizione del visto di conformità, oltre a non costituire una condotta frodatoria, non ha arrecato alcun pregiudizio per le casse erariali”.

In generale quanto riportato dagli Ermellini risulta un principio condivisibile ed applicabile, peraltro, anche alla diversa ipotesi – divenuta frequente nelle verifiche poste in essere negli ultimi anni – nella quale, pur in presenza di un visto di conformità effettivamente apposto sulla dichiarazione per cui vi sono i presupposti, sussistono alcune irregolarità connesse al soggetto vistatore (tipicamente mancata sottoscrizione della polizza assicurativa da parte di quest’ultimo, la quale rende irregolare, secondo l’Agenzia delle Entrate, lo stesso visto di conformità). Anche in questo caso infatti, e a maggior ragione, non vi può essere alcuna condotta contestabile al soggetto che, pur avendo correttamente richiesto ai professionisti abilitati di vistare la propria dichiarazione, si veda irrogata una sanzione che dipende da un fatto imputabile a terzi; fatto che comunque, lo si è visto, qualora si sia in presenza di un credito tributario del tutto valido ed esistente dovrebbe configurarsi come una violazione non punibile

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