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DICHIARAZIONE IMU 2022: INVIO ENTRO IL 31 DICEMBRE

Dichiarazione IMU 2022: invio entro il 31 dicembre

Dichiarazione IMU 2022: invio entro il 31.12 dopo la proroga. Il nuovo modello e le istruzioni nel Decreto MEF

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Entro il 31 dicembre è possibile inviare la Dichiarazione IMU 2022. Ricordiamo che la tale scadenza,

  • prevista ordinariamente per il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui:
    • il possesso dell'immobile ha avuto inizio, 
    • o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell''imposta,

per quest'anno è stata prorogata al 31 dicembre dal DL Semplificazioni fisco (pubblicato in GU n. 143del 21 giugno 2022).

La proroga si è resa necessaria in attesa del Decreto 29 luglio 2022 MEF (pubblicato in GU n 184 dell'8 agosto 2022) che ha approvato il Nuovo Modello di dichiarazione IMU con le relative istruzioni. 

Si sottolinea che il modello sostituisce quello di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 ottobre 2012.

La dichiarazione è presentata mediante trasmissione attraverso i canali telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, e a tale fine il Dipartimento delle Finanze ha predisposto un modulo software di controllo che, a partire dal 7 settembre 2022, è stato pubblicato per l’integrazione nell’applicativo Desktop Telematico così da permettere agli utenti di verificare i file prima di trasmetterli. 

Dichiarazione IMU 2022: soggetti obbligati

A norma del comma 769 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, i soggetti passivi interessati, vale a dire le persone fisiche e gli enti commerciali, devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

A norma dell'art. 1, comma 743 della legge n. 160 del 2019, i soggetti passivi dell’imposta sono:

  • i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario 
  • ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi
  • è soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. 

Dichiarazione IMU 2022: quando va presentata

Per quanto riguarda l’obbligo dichiarativo IMU, occorre ricordare il principio generale secondo il quale tale obbligo sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal comune. 

Pertanto, come specificato dalle istruzioni al modello, si può affermare che la dichiarazione IMU deve essere presentata quando: 

Gli immobili godono di riduzione dell'imposta

Le fattispecie sono le seguenti: 

  • i fabbricati di interesse storico o artistico
  • i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati
  • le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.
  •  i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti beni-merce

In Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.

Le fattispecie più significative sono le seguenti: 

  • l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria
  • l’immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali
  • l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto a oggetto un’area fabbricabile
  •  il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile
  • l’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato

Per le altre casistiche si rimanda alle Istruzioni al modello 

La dichiarazione deve essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Dichiarazione IMU 2022: novità dal 7 settembre 2022

Inoltre, dal 7 settembre 2022,

  •  per le applicazioni Entratel e File Internet del Desktop Telematico, all'interno della categoria Controlli dichiarazioni varie, è resa disponibile la versione 3.0.0 relativa al modulo Controlli IMU-IMPi EC-PF (codice fornitura: TAT00). 
  • è dismessa la versione 2.2.1, relativa al precedente modello che pertanto non potrà più essere trasmesso. Qualora all'interno dell'applicativo "Desktop Telematico" sia già installata la versione 2.2.1 del modulo, l'aggiornamento avverrà automaticamente all'avvio dell'applicativo successivo al 7 settembre 2022. 

Tag: IMU 2024 IMU 2024

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Commenti

Claudio - 14/12/2022

C'è un errore nell'articolo, nella parte in cui parla di comodato, perché l'inoltro della dichiarazione non è più obbligatorio: infatti, con l’articolo 3-quater della legge di conversione del Decreto Crescita è stato abolito l'obbligo di invio della dichiarazione per la riduzione Imu sugli immobili concessi in comodato d’uso gratuito tra parenti in linea retta di primo grado.

Liliana - 14/12/2022

Gentile utente grazie per il suo commento. Le Istruzioni alla Dichiarazione IMU 2022 alla pagina 7, per quanto da lei segnalato, riportano quanto segue: “le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato per le quali la lett. c) del comma 747 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, prevede la riduzione al 50%. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori”. Per quanto riguarda l’art 3 quater della legge di conversone del Decreto Crescita che ha modificato l’art 13 del DL n 201/2011, da lei segnalato, è stato di fatto abrogato dalla legge di bilancio 2020 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)

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