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ASSEGNO UNICO STRANIERI: VALE ANCHE IL PERMESSO PER ATTESA OCCUPAZIONE

Assegno Unico stranieri: vale anche il permesso per attesa occupazione

Requisiti e permessi di soggiorno utili ai fini del diritto all'Assegno unico per extracomunitari. Sul permesso per attesa occupazione la giurisprudenza richiama INPS

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Con il messaggio n. 2951 del 25.7.2022 Inps  ha chiarito  requisiti soggettivi  e i titoli di soggiorno necessari  ai cittadini extracomunitari per ottenere l'assegno unico e universale per i figli    a carico,  previsto dal d.lgs 230 2021 a partire dal 1 marzo 2022.  La disciplina è stata  integrata dalle disposizioni della normativa europea in tema di diritti sociali dei cittadini extracomunitari, illustrate dall'Istituto nella circolare 95 2022.

Con  messaggio del 13 aprile 2023 l'istituto ha fornito specificazioni in particolare per i casi di richieste di modifica del nucleo familiare  per domande di assegno già accolte. (v. dettagli al penultimo paragrafo).

Vediamo in sintesi i principali aspetti della normativa e segnaliamo una sentenza recente che contrasta la posizione dell'INPS in materia di Permesso per attesa occupazione (V. paragrafo 2)

Requisiti per il diritto all'assegno unico degli stranieri

Possono ottenere l'assegno unico universale per i figli a carico :

  • gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani (art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251, e art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004);
  • i titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati” (art. 14 della direttiva 2009/50/CE, attuata con il D.lgs 28 giugno 2012, n. 108);
  • i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per  accordi euromediterraneI
  • i lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all’articolo 26 del T.U., 

Con riferimento ai “familiari” di cittadini dell’Unione europea (UE), sono inclusi :

  • i titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero 
  • i titolari di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente (artt. 10 e 17 del D.lgs 6 febbraio 2007, n. 30)
  •  i familiari extra UE di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare (artt. 29 e 30 del T.U.).

In aggiunta, quindi, ai titoli di soggiorno già indicati, sono da ritenersi utili i seguenti permessi:

  • per Lavoro subordinato (artt. 5, 5-bis, 21, 22 del D.lgs n. 286/1998 e successive modificazioni; artt. 9, 13, 14 del D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni) di durata almeno semestrale;
  • per Lavoro stagionale (art. 24 del Decreto Legislativo n. 286/98 e successive modificazioni) di durata almeno semestrale;
  • per Assistenza minori (art. 31, comma 3, del T.U., rilasciato ai familiari per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano);
  • per Protezione speciale (come modificato da ultimo dal D.L. n. 130/2020, convertito dalla Legge n. 173 del 2020, rilasciato laddove sussistano pericoli di persecuzione o tortura in caso di rientro nel Paese di origine);
  • per Casi speciali (artt. 18 e 18 bis del T.U. rilasciato a soggetti nei cui confronti siano state accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento).

 Permessi di soggiorno che NON danno diritto all'Assegno

Secondo INPS NON possono essere inclusi nella platea dei beneficiari i titolari dei seguenti permessi:

  • Attesa occupazione (art. 22 del D.lgs n. 286/1998 e successive modificazioni; art. 37 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni);
  • Tirocinio e formazione professionale (art. 27, comma 1, lett. f) del D. lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni e art. 40 e 44 bis, commi5 e 6, del D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni);
  • Studio (art. 39 D. lgs. n. 286/98 e successive modificazioni; artt. 44 bis, 45 e 46 DPR 394/1999 e successive modificazioni);
  • Studenti / tirocinanti / alunni (art. 39 bis D. lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni; artt.44 bis e 45 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni);
  • Residenza elettiva (art. 11 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni; Decreto Ministero Affari Esteri 12 luglio 2000);
  • Visite, affari, turismo.

ATTENZIONE :  Ai fini della gestione delle istanze di riesame presentate I seguito a una domanda respinta per la scadenza del titolo, può essere  valida la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, poiché gli effetti dei diritti esercitati nelle more del procedimento di rinnovo cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione.

AGGIORNAMENTO 22.09.2023

Con la sentenza 121 2023 il Tribunale di Trento  ha contestato la posizione dell'INPS  sulla validità dei permessi di soggiorno per attesa occupazione, ai fini dell'assegno unico a cittadini extracomunitari.  Come detto sopra l'istituto lo ha inserito tra i titoli che non danno diritto all'assegno Unico.

 Il  giudice invece ha affermato che tale posizione costituisce una  discriminazione diretta  sia individuale che  collettiva  che contrasta con la norma . 

Infatti l’articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 230/2021 stabilisce che l’Auu può essere riconosciuto a chi sia «in possesso del permesso  unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi».

Il tribunale osserva  infatti che " il permesso per attesa occupazione  autorizza lo svolgimento di un’attività lavorativa per almeno un anno a decorrere dall’iscrizione nelle liste di collocamento» dunque  tale titolo soddisfa  il requisito dell’autorizzazione a svolgere un’attività lavorativa per oltre sei mesi.

Inoltre il messaggio contravviene a quanto stabilito dalla direttiva Ue 2011/98 che vieta disparità di trattamento  in tema di  sicurezza sociale nei confronti di cittadini extra Ue autorizzati a lavorare in uno Stato membro per un periodo superiore a sei mesi.

La sentenza ordina all’istituto di previdenza di modificare  le proprie istruzioni inserendo il permesso di soggiorno per attesa occupazione  tra  i titoli validi. Inps dovrà anche provvedere alla revisione delle richieste rigettate con questa motivazione.

Assegno unico e cittadini UK

L'accesso alle prestazioni assistenziali a sostegno della famiglia - compreso l’assegno unico e universale  è equiparato ai quello  dei  cittadini dell’Unione europea per i cittadini del Regno Unito residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020.  Invece per cittadini del Regno Unito non residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020, che presentino istanza di assegno unico e universale, si applicano le disposizioni per i cittadini extracomunitari.

Procedura INPS per la domanda di Assegno unico 

Dietro presentazione della domanda telematica di assegno unico e universale, il possesso dei suddetti requisiti di cittadinanza viene verificato in sede di istruttoria automatizzata in collaborazione con il ministero dell'interno ed eventualmente  con la consultazione dell’archivio delle comunicazioni obbligatorie (Unilav).

In assenza di riscontri, la posizione verrà posta in stato di “Evidenza” alla Struttura territoriale e il cittadino riceverà un invito  a presentare la documentazione necessaria per l’esame della domanda.

Assegno unico:  riesame e modifiche al nucleo familiare 

Come già indicato con la circolare n. 95 del 2 agosto 2022,  in applicazione della pronuncia della Corte Costituzionale n. 67 dell’11 marzo 2022 - a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea C-302/2019 e C-303/2019 le eventuali istanze di riesame delle domande respinte di Assegno per il nucleo familiare presentate dai titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, vengono accolte dalle sedi territoriali INPS   previa integrazione di istruttoria

Nel messaggio 1375 del 13 aprile 2023  l'istituto interviene nuovamente  a  seguito di molti casi di richiesta di riesame di domande già accolte   che chiedono l’inserimento nel nucleo familiare di nuovi componenti.

Viene precisato che le istanze di riesame si possono presentare solo in relazione a domande già respinte (o parzialmente accolte).

Nei casi invece in cui il richiedente si rivolga all’Istituto chiedendo di riesaminare una domanda già accolta  la stessa deve intendersi come “nuova domanda” , per la quale valgono i consueti termini  di prescrizione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, 

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