Legittimo il cumulo tra pensione di anzianità e redditi da lavoro sia per la previdenza obbligatoria che per le forme sostitutive. Lo ribadisce con due recenti sentenze successive la Corte di Cassazione in due casi di contenzioso tra INPGI e i suoi iscritti.
L'orientamento ormai consolidato da anni contrasta con la posizione tenuta dall'ente previdenziale dei giornalisti che si richiama invece a due sentenze della Suprema Corte del 2016 I tali occasioni era stata confermata la legittimita della disposizione dellart 15 del Regolamento interno approvato con D.M. 24 luglio 1995, che prevede la decurtazione della pensione per il caso che il pensionato svolga attività lavorativa e percepisca redditi da lavoro, sulla base dell'autonomia gestionale dell'Ente,
Le due nuove sentenze sono la n. 20690/2022 e la n. 20522/2022 e, ribaltando le decisioni delle corti di appello, affermano che per gli enti previdenziali sostitutivi anche se retti da casse private valgono le stesse regole in vigore per la generalità dei lavoratori iscritti alla gestione previdenziale Inps,. Si fa riferimento all'articolo 72, comma 2, della legge 388/2000 e alll’articolo 44, comma 1, della legge 289/2002.
Nella sentenza 20690 si legge infatti che è necessario " disapplicare l'art. 15 del Regolamento INPGI, che disciplina la materia del cumulo tra reddito da lavoro e trattamento pensionistico in maniera diversa".
Infatti, affermano gli ermellini: "non si tratta certo di negare il valore semantico attribuito dall'opposto orientamento al disposto della L. n.388 del 2000, art. 76, comma 4, secondo cui l'autonomia gestionale, organizzativa e contabile riconosciuta all'INPGI, come agli altri enti privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994, troverebbe limite nella meraesigenza che l'Istituto assicuri il coordinamento delle proprie regole gestionalicon quelle operanti con riguardo al regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, ma semmai di attribuire la necessaria rilevanza alla norma regolatrice della fattispecie ratione temporis
di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 72, comma 2 e della L. n. 289 del 2002, art. 44, comma 2,"
che afferma:
"a decorrere dal 1 gennaio 2003 il regime di totale cumulabilità tra redditi di lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, prevista dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 72, comma 1, è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore ai 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto 58 anni di età"
Un importante precedente sulla stessa linea era stata l'ordinanza 21470/2020 riguardante il ricorso di un iscritto che contestava l'applicazione dell’articolo 15 del Regolamento. Anche il quel caso la corte territoriale aveva accolto la sua richiesta. I giudici di Cassazione avevano respinto il ricorso dell'INPGI ricordando i precedenti giurisprudenziali in materia, in particolare la sentenza 19573/2019 «che ha superato il diverso orientamento di Cassazione 8067/2016 e 12671/2016» e ha ritenuto pacifico che l’articolo 44 della legge 289/2002, nel consentire il cumulo totale tra reddito e pensione di anzianità, va applicato in maniera identica per la previdenza sociale obbligatoria e per le forme sostitutive della stessa, anche ove gestite da enti privatizzati».
A questa interpretazione ormai maggioritaria si aggiungono ora in queste sentenze anche le valutazioni sulle novità normative che hanno portato con la legge di bilancio 2022 al traferimento dall'INPGI all'iNPS dell'intera gestione dei lavoratori dipendenti, entrato in vigore proprio dal 1° luglio 2022.
Con questo passaggio ulteriore, potrebbero aumentare le possibilità che l'istituto modifichi la sua posizione, basata su un regolamento interno contrastante con norme di legge ormai ampiamente interpretate dalla giurisprudenza in senso opposto.