HOME

/

FISCO

/

SUPERBONUS 110%

/

CESSIONI BONUS EDILIZI A CLIENTI DELLE BANCHE CON PIVA: LE NOVITÀ

Cessioni bonus edilizi a clienti delle banche con PIVA: le novità

Dl Aiuti: cessioni bonus edilizi a clienti professionali diversi dai consumatori. Ancora cambiamenti per superbonus e bonus edilizi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ennesima novità per la cessione dei bonus edilizi in arrivo con la conversione del DL Aiuti che dovrà avvenire entro il 16 luglio 2022.

Un emendamento al D.L. n. 50/2022 approvato dalle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera ha inserito la novità secondo la quale le banche potranno cedere il credito derivante dai bonus edilizi a tutti i soggetti diversi da consumatori o utenti, in pratica non saranno più vincolate a cedere il credito a favore dei clienti professionali privati.  (Per sapere chi sono i clienti professionali privati leggi anche Cessione dei crediti per interventi edilizi: chi sono i clienti professionali privati?)

L’articolo 14 del Decreto Aiuti (decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50), aveva già modificato l’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo appunto che:

  • alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sia sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione da parte dei suddetti clienti. 

Ora, in base al cambiamento in arrivo, le banche avranno la possibilità di cedere i crediti legati ai bonus edilizi non più a favore dei clienti professionali privati ma a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’art. 3, comma 1, lettera a), del Codice del consumo, di cui al D.Lgs. n. 206/2005 in pratica le banche potranno cedere crediti fiscali da superbonus 110% e dai bonus edilizi minori ai loro clienti dotati di partita IVA.

Per maggiore chiarezza si riporta quando evidenziato nel dossier al decreto in conversone

Con le modifiche introdotte si prevede che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti (ovvero da persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale) che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. I

n tal modo per le banche è possibile cedere il credito a tutti i soggetti loro clienti quindi a società, professionisti e partite Iva (con la sola eccezione dei consumatori).

Nel testo originario si stabiliva che alle sole banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo tenuto dalla Banca d'Italia (di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

Il comma 1-bis precisa che le nuove disposizioni previste al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2) si applicano anche alle cessioni o sconto in fattura comunicate all’Agenzia delle Entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame (fermo restando il limite massimo delle cessioni previsto al medesimo articolo 121, comma 1, lettere a) e b)).

Ricordiamo infine che l’Agenzia delle entrate, con provvedimento del 10 giugno 2022 n. 202205, aveva apportato modifiche al provvedimento del 3 febbraio, che nell’approvare il modello di cessione, aveva fornito indicazioni non più in linea con le norme modificate dalla conversione del decreto sostegni ter e dal decreto aiuti. Evidentemente sarà necessario un ulteriore cambiamento.


Tag: RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023 RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023 SUPERBONUS 110% SUPERBONUS 110%

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

SUPERBONUS 110% · 03/10/2024 Omessa asseverazione Sismabonus: regole per la remissione in bonis

Le Entrate con interpello n 189 del 1° ottobre chiariscono quando e come si può utilizzare la remissione in bonis per l'omessa asseverazione da sismabonus

Omessa asseverazione Sismabonus: regole per la remissione in bonis

Le Entrate con interpello n 189 del 1° ottobre chiariscono quando e come si può utilizzare la remissione in bonis per l'omessa asseverazione da sismabonus

Comunicazione ENEA spese superbonus 2024: regole per adempiere

La legge di conversione del DL n 39/2024 prevede una nuova comunicazione per i bonus edilizi 2024 verso l'ENEA. Sanzioni per chi omette

Ristrutturazioni edilizie: detrazione al 36% dal 2025

In scadenza al 31.12.2024 l'aliquota di detrazione al 50% sulle spese di ristrutturazione degli immobili (ex art 16 bis del TUIR)

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.