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RIMBORSI SPESE FORFETTARI AMMINISTRATORI LOCALI: NON CONCORRONO AL REDDITO

Rimborsi spese forfettari amministratori locali: non concorrono al reddito

Con interpello le Entrate chiariscono dettagli sui rimborsi spese forfettari deliberati dagli organi competenti a favore di amministratori di comune di regione a statuto speciale

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Con Risposta a interpello n 348 del 27 giugno 2022 le Entrate forniscono chiarimenti su rimborsi spese degli amministratori locali (Articolo 52 del Tuir ) e l'eventuale esclusione dai redditi assimilati.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che i rimborsi spese, anche forfetari, spettanti agli amministratori locali di una Comunità collinare facente parte di una Regione a statuto speciale beneficiano dell’esenzione prevista dall’art 52 comma 1 lett. b) del TUIR.

La Comunità Collinare di una regione a statuto speciale specifica che l'articolo 12, comma 1, della Legge Regionale (LR) prevede che sono organi della Comunità l'Assemblea, il Presidente e il Comitato esecutivo. 

Con delibera del 10 giugno 2021, n. 913, la Giunta regionale ha fissato, per il Presidente e per i componenti del Comitato esecutivo dell'Istante, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, lettera h), della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, un rimborso forfetario mensile delle spese di viaggio e soggiorno sostenute per gli spostamenti effettuati in relazione all'espletamento del mandato.

L'Istante ha chiesto se i predetti rimborsi in favore dei propri amministratori locali siano o meno rilevanti ai fini IRPEF

Le Entrate ricordano che l'articolo 50 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), prevede, tra l'altro, alla lettera g) del comma 1, l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente delle « indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni»

In applicazione della suddetta norma, che richiama espressamente la legge n. 816 del 1985 successivamente abrogata dall'articolo 274, comma 1, lettera o), del Testo Unico degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), e come puntualmente precisato nella circolare ministeriale 23 dicembre 1997, n. 326 (paragrafo 5.8), rientrano, fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alla citata lettera g), fra l'altro, le indennità degli amministratori locali e cioè sindaci, assessori comunali, presidente e assessori provinciali, presidente e componenti di organi esecutivi delle aziende speciali, presidente e componenti di organi esecutivi di consorzi fra enti locali e loro aziende, nonché le indennità percepite dagli amministratori delle comunità montane. 

Relativamente alle modalità di determinazione di tali redditi, l'articolo 52, comma 1, del Tuir, rinvia, in quanto compatibili, alle modalità di determinazione dei redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del Tuir, salve le specifiche deroghe previste dal medesimo comma 1 del richiamato articolo 52. 

Fra queste, nel caso specifico rileva la deroga contenuta nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 52, secondo cui «ai fini della determinazione delle indennità di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 50, non concorrono, altresì, a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese, purché l'erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi». 

Si tratta, in buona sostanza, delle somme percepite, a titolo di rimborso spese, dai titolari delle indennità di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 50 del Tuir, a condizione che l'erogazione dei rimborsi e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi.

Con specifico riferimento ai rimborsi spese corrisposti agli amministratori di un Comune appartenente a una Regione a statuto ordinario, la risoluzione del 13 agosto 2009, n. 224/E, ha precisato che i rimborsi spese erogati in misura forfetaria agli amministratori degli enti locali ai sensi dell'articolo 84 del TUEL, non concorrono alla determinazione del reddito degli amministratori locali in quanto rientrano nell'ambito applicativo dell'articolo 52, comma 1, lettera b), del Tuir.

La citata risoluzione n. 224/E del 2009 ha riconosciuto l'esenzione fiscale di detti rimborsi, ancorché forfetari, tenuto conto della stretta correlazione tra l'effettività dell'impegno istituzionale reso e i rimborsi medesimi, risultante dal comma 2 del citato articolo 84 del TUEL, secondo cui la misura dei predetti rimborsi è operata dal dirigente competente sulla base della documentazione e della dichiarazione fornite dall'amministratore in ordine alla durata e alla finalità della missione effettivamente svolta. 

Con riferimento al caso di specie, premesso che la Regione è una regione a statuto speciale, in considerazione della normativa regionale che definisce il trattamento economico per gli amministratori locali dell’ente e della delibera della Giunta regionale, viene chiarito che il rimborso forfetario in relazione alle spese di viaggio e di soggiorno sostenute per gli spostamenti effettuati in relazione all’espletamento del mandato è ancorato all’effettività dell’impegno istituzionale assunto e ciò consente l’applicazione dell’esonero predetto.

Dio fatto vengono estese le conclusioni cui l’Agenzia era già pervenuta con riferimento ai rimborsi erogati agli amministratori di un Comune appartenente ad una Regione a statuto ordinario

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Allegato

Risposta a interpello n 348 del 28 giugno 2022

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