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INSTABILITÀ DELLE CRIPTOVALUTE: LA DEDUZIONE DELLE MINUSVALENZE

Instabilità delle criptovalute: la deduzione delle minusvalenze

L’instabilità sui mercati finanziari può portare a una posizione in perdita sulle criptovalute, la cui minusvalenza può essere utilizzata in deduzione

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Che questo 2022 sia e sarà un anno caratterizzato dall’instabilità sui mercati finanziari appare ormai evidente anche ai più ottimisti.

L’instabilità geopolitica e le spinte inflattive sono ormai deflagrate, e i registi della politica monetaria sono costretti a cambiare quell’approccio espansivo che negli ultimi anni ha portato stabilità sui mercati finanziari.

La situazione finanziaria globale vive da diversi mesi nell’incertezza, e le misure che le banche centrali dovranno adottare, per tentare di frenare una inflazione che tende verso l’insostenibile, non fanno che alimentarne l’instabilità.

In questo contesto c’è già chi si domanda quali saranno le caratteristiche della crisi, e da dove arriverà. In questo senso osservate speciali sono le criptovalute.

Le criptovalute, quale emblema della finanza decentralizzata, per anni sono state considerate dai più ottimisti, forse un po’ sentimentalmente, delle riserve di valore, come l’oro, ma, a differenza di questo, accessibili a chiunque e più facili da incamerare e trasferire.

I venti di crisi che da diverso tempo spirano sui mercati finanziari, in un contesto in cui anche il future del Nasdaq perde terreno quasi sistematicamente, hanno rivelato una diversa realtà: che i venti di tempesta portano in alto l’oro, ma non le valute virtuali, che quindi non assolvono affatto alla loro funzione teorica di riserva di valore.

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Anzi, gli analisi sono oggi concordi nel rilevare una correlazione diretta tra mercato azionario e criptovalute, le quali presentano quindi una evidente indole speculativa.

Sia le criptovalute tradizionali, come i bitcoin, che le teoricamente più stabili stablecoin, in qualche misura ancorate al dollaro, si sono apprezzate in conseguenza di spinte speculative che adesso mostrano vistosi segni di cedimento.

In questo contesto qualcuno comincia a considerare la possibilità che una posizione aperta in valute virtuali possa generare una perdita e si domanda se l’eventuale minusvalenza sia deducibile.

Il contesto normativo che gira intorno alle criptovalute è oggi relativamente fumoso e in divenire: nell’ordinamento italiano non esistono ancora norme specifiche che ne disciplinano il trattamento fiscale, per cui, in attesa di norme specifiche italiane o europee (per approfondire l’argomento si può leggere l’articolo In Senato la nuova normativa italiana sulle criptovalute), il contribuente di solito si basa sull’orientamento di prassi che, semplificando per brevità, assimila le criptovalute alle valute estere.

Bisogna precisare che buona parte della dottrina non condivide l’assimilazione forzata tra valute tradizionali e virtuali, ma ciò può anche non interessare al contribuente.

Quindi le norme fiscali di riferimento saranno gli articoli 67 e 68 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Il contribuente che detiene criptovalute, per sapere se le plusvalenze realizzate o le minusvalenze subite siano, rispettivamente, imponibili o deducibili, dovrà verificare se l’operazione assume rilevanza fiscale: in relazione alle valute estere e a quelle virtuali, secondo l’impostazione promossa dalla prassi, l’operazione assume rilevanza fiscale solo se, nell’arco del periodo d’imposta, la giacenza complessivamente intrattenuta dal contribuente risulti superiore a 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi continui. Nel caso in cui questa condizione non sia avverata, la detenzione di valuta, estera o virtuale, non assumerà rilevanza fiscale e, di conseguenza, la plusvalenza non sarà imponibile né la minusvalenza deducibile.

Nel caso in cui il contribuente confermi questa precondizione, la minusvalenza sarà deducile e potrà essere portata in diminuzione delle plusvalenze realizzate, ma  dovrà essere calcolata come differenza tra costo d’acquisto e valore della cessione, importo che non è detto che sia equivalente a quello rilevato monetariamente.

A questo fine bisognerà considerare che:

  • il momento della cessione può essere costituito dal momento in cui la valuta virtuale viene convertita, ma anche dal momento in cui questa viene prelevata dal deposito virtuale in cui è conservata;
  • come corrispettivo della cessione dovrà essere considerato il valore normale della valuta virtuale alla data dello scambio, della cessione o del prelevamento;
  • come costo si assumerà quello di acquisto della criptovaluta, calcolato con il cambio del giorno in cui è stato effettuato l’acquisto,
  • per il calcolo della minusvalenza o della plusvalenza dovrà essere utilizzato il metodo LIFO (acronimo di Last In First Out), in base al quale, secondo le definizioni dell’articolo 67 del TUIR “si considerano chiusi o ceduti per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data più recente”.

Per un approfondimento più generale sulla fiscalità delle criptovalute si rimanda all'ebook Criptovalute e dichiarazione dei redditi (eBook 2022) disponibile anche in versione cartacea

Leggi anche l’articolo Criptovalute: tassazione e obblighi dichiarativi, come orientarsi dello stesso autore.

Tag: REDDITI DIVERSI REDDITI DIVERSI CRIPTOVALUTE CRIPTOVALUTE

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