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CRIPTOATTIVITÀ 2026: COSA CONTIENE LA LEGGE DI BILANCIO

Criptoattività 2026: cosa contiene la legge di bilancio

Le criptoattività nella legge di bilancio: cosa si prevede per il 2026

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Il DDL di Bilancio 2026 tra le novità ne contine anche per le criptoattività e in particolare, si prevede un regime fiscale per le “stablecoin” ancorate all’euro.

Ricordiamo che, la legge di Bilancio 2025 con l'articolo 1, comma 24, della legge n. 207 del 30 dicembre 2024), ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, un aumento dal 26 per cento al 33 per cento, del prelievo fiscale in relazione alle plusvalenze e agli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate.

Ora viene prevista una tassazione agevolata per la stablecoin ancora prima della sua emissione.

Vediamo il contenuto della norma.

1) Criptoattività 2026: cosa contiene la legge di bilancio

La tassazione agevolata in dettaglio è disciplinata dall'art 13 in bozza del DDL di Bilancio prevedendo che all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a) al comma 24, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano con l’aliquota del 26 per cento, in luogo di quella ordinaria del 33 per cento, ai redditi diversi e agli altri proventi di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da operazioni d6
    detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, numero 7), del Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023. Ai fini del presente comma, per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea. Non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.»;
  • b) dopo il comma 24, sono aggiunti i seguenti: «24-bis. È istituito, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un Tavolo permanente di controllo e vigilanza sulle cripto-attività e la finanza innovativa, volto altresì a favorire uno sviluppo ordinato e legale del settore. Il Tavolo sarà composto da rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, della Guardia di finanza, della CONSOB, della Banca d’Italia, dell’Unità di informazione finanziaria, dell’Agenzia delle entrate, nonché delle associazioni più rappresentative del settore ed esperti accademici individuati in base a criteri di competenza. Il Tavolo ha i
    seguenti compiti:
    • a) monitorare costantemente i rischi connessi al settore e favorire la collaborazione tra le
      istituzioni di controllo e gli operatori;
    • b) elaborare indirizzi strategici nazionali in materia di prevenzione di frodi, abusi e rischi
      sistemici;
    • c) predisporre un protocollo di legalità tra le istituzioni e gli operatori del settore finalizzato a contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
    • d) redigere un rapporto periodico di analisi sulle evoluzioni tecnologiche e finanziarie del comparto, con particolare attenzione agli impatti sulla stabilità del sistema e sulla tutela dei consumatori;
    • e) promuovere iniziative per l’educazione finanziaria dei consumatori, al fine di incentivare un utilizzo consapevole delle cripto-attività e degli strumenti di finanza innovativa. 24-ter. Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di
    • spese o altri emolumenti comunque denominati.»
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