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CREDITO D'IMPOSTA ZES E BONUS MEZZOGIORNO: NUOVO MODELLO DAL 14 LUGLIO

Credito d'imposta ZES e bonus Mezzogiorno: nuovo modello dal 14 luglio

Ampliato il perimetro di applicazione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati nelle Zone economiche speciali: diritto al bonus anche per l’acquisto di terreni

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Con Provvedimento n 253453 del 30 giugno le Entrate definiscono le modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, come modificato dall’articolo 43-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, per gli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 nelle zone colpite dal sisma a far data dal 24 agosto 2016. 

Viene in particolare modificato il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia, nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2022

La misura agevolativa è stata autorizzata con decisione della Commissione europea C(2022) 3805 final del 3 giugno 2022.

L'accesso al credito d’imposta sisma per gli investimenti realizzati nel 2021 necessita la presentazione all’Agenzia delle Entrate apposita comunicazione.

Per consentire la fruizione del credito d’imposta, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che la comunicazione va presentata utilizzando il modello di “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia, nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS)”, approvato con provvedimento del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento del 6 giugno 2022, che a tal fine viene ulteriormente modificato.

La comunicazione così aggiornata può essere presentata a partire dal 14 luglio 2022.

SCARICA QUI MODELLO E ISTRUZIONI

Ricordiamo che l’articolo 37 del Decreto PNRR 2, oltre ad introdurre una procedura straordinaria semplificata per la revisione del perimetro delle Zone Economiche Speciali, ha previsto l'estensione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati nelle Zone economiche speciali (Zes), all’acquisto di terreni e alla realizzazione o ampliamento di immobili che siano strumentali agli investimenti.

Vengono inoltre stanziate risorse per lo sviluppo industriale delle ZES, e si prevede l’emanazione di un apposito DPCM che disciplini le procedure di istituzione delle Zone Logistiche Semplificate e le loro modalità di funzionamento e organizzazione.

Credito d’imposta investimenti effettuati dalle imprese ubicate nelle ZES

Per favorire la crescita del Sud Italia, attraverso lo sviluppo di imprese già operanti e l’insediamento di nuove imprese, il Decreto Mezzogiorno (Dl del 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017 n. 123 e successive modificazioni) ha istituito le Zone economiche speciali, e potenziato il bonus istituito dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) per facilitare l’attività imprenditoriale attraverso agevolazioni e incentivi. Le Zes sono composte da porti, aree retroportuali, piattaforme logistiche e interporti, durano almeno sette anni, possono essere regionali o interregionali e contemplare anche aree non adiacenti ma connesse sul piano economico, come previsto dal regolamento attuativo (Dpcm n. 12/2018).

L'articolo 5 del suddetto decreto suddetto (da ultimo modificato dall’articolo 57 del decreto legge n. 77 del 2021) attribuisce alle imprese, in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, un credito di imposta per l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone del Mezzogiorno:

  • Abruzzo,
  • Calabria, 
  • Campania, 
  • Ionica interregionale (Puglia-Basilicata), 
  • Adriatica interregionale (Puglia-Molise), 
  • Sicilia Orientale,
  • Sicilia Occidentale,

commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti.

Con la recente disposizione introdotta dal PNRR 2, viene di fatto ampliato il perimetro di applicazione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati nelle Zes, modificando così l'articolo 5, comma 2, del decreto legge n. 91 del 2017 che prevedeva che il credito d’imposta fosse fruibile per il solo acquisto di immobili strumentali agli investimenti. Secondo quanto precisato nella Relazione illustrativa al decreto, la recente disposizione intende chiarire i dubbi emersi in fase applicativa relativamente agli investimenti aventi ad oggetto gli “immobili”, includendo anche l’acquisto di “terreni” e precisando che nel concetto di acquisto di immobili sono ricompresi l’acquisizione, l’ampliamento e la realizzazione degli immobili strumentali agli investimenti eseguiti anche non cumulativamente.

E' utile ricordare che anche il decreto legge n. 77 del 2021 aveva già precedentemente modificato la disciplina di tale beneficio:

  • aumentando da 50 milioni a 100 milioni di euro il limite massimo, per ciascun progetto di investimento, a cui viene commisurato il credito d’imposta previsto
  • esteso tale credito all’acquisto di immobili strumentali agli investimenti.

Infine, la proroga del credito d'imposta al 31 dicembre 2022 con la legge di bilancio 2020.

Ricordiamo che le imprese beneficiarie del credito di imposta devono mantenere le loro attività nell’area della ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell’investimento oggetto dell’agevolazione, pena la revoca e la restituzione del credito di imposta di cui hanno usufruito. Inoltre, il credito di imposta non può essere richiesto da imprese che siano in stato di liquidazione o di scioglimento o sottoposte a procedura concorsuale ed è concesso nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento UE 651/2014.

Per il resto la disciplina del credito di imposta per gli investimenti nelle ZES è la stessa di quello per gli investimenti nel Mezzogiorno (commi da 98 a 107 dell’art. 1° della Legge 208/2015).

Possono accedere al bonus tutte le imprese localizzate nei territori delle tre Zes già istituite consultabili all'indirizzo http://www.agenziacoesione.gov.it/zes-zone-economiche-speciali/.

Allegato

Provvedimento Agenzia delle Entrate del 30.06.2022 n. 253453

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