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APE SOCIALE 2024: NUOVE ISTRUZIONI INPS

APE sociale 2024: nuove istruzioni INPS

Regole e istruzioni per la domanda di anticipo pensionistico APE SOCIALE dopo le modifiche della legge di bilancio 2024. Chiarimenti INPS su cumulabilità redditi

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Pensione anticipata   con APE SOCIALE per alcune categorie di lavoratori   anche per quest'anno, ma la legge di stabilita 2024 modifica il requisito di età necessaria per l'accesso: si passa da 63 anni a 63 anni e 5 mesi. Inoltre vige ora il divieto di cumulo con ogni attività di lavoro dipendente e con il lavoro autonomo con reddito superiore a 5mila euro

L' Inps ha pubblicato ieri nella  circolare 35/2024   le istruzioni dettagliate per l'anno in corso  sul nuovo requisiti di età e  regime di cumulabilità con altri redditi , scadenze e  modalità per le domande.  

Vediamo di seguito tutte le regole aggiornate.

APE Sociale:  cos'è

APE è l'anticipo pensionistico con un assegno ponte  che viene concesso su domanda fino all'età per la pensione di vecchiaia,  ad alcune categorie di lavoratori  piu svantaggiati (disoccupati , addetti a mansioni usuranti, disabili o caregivers)   con costi interamente a carico dell'INPS.E' stato istituito nel 2017 in forma sperimentale e piu volte prorogato , fino al 2024  con la legge 213 2023.

L'importo corrisponde a quello della pensione calcolata al momento di raggiungimento dei requisiti ma con tetto massimo a 1500 euro mensili.

Con la legge di bilancio 2022 sono stati modificati alcuni requisiti di accesso ( chiariti dall'INPS nella circolare n. 62 del 25 maggio 2022); 

La legge n. 213 del 2023 stabilisce che le disposizioni in materia di APE sociale continuano ad applicarsi ai soggetti che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da a) a d) dell’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ( nelle condizioni e con i requisiti contributivi elencati sotto)  fino al 31 dicembre 2024, in presenza del requisito anagrafico di 63 anni e 5 mesi.

ATTENZIONE.  Le nuove disposizioni trovano applicazione anche :

  • per  coloro che hanno perfezionato i requisiti per l’accesso al beneficio negli anni precedenti e che non hanno presentato la relativa domanda di verifica, e 
  • per i  soggetti decaduti dal beneficio (ad esempio, per superamento dei limiti reddituali annuali) che ripresentano domanda nell’anno 2024.

Nuova incumulabilità con i redditi da lavoro

A seguito delle modifiche della legge  213 2023,

  1. per coloro  che hanno ricevuto la certificazione per l’accesso al beneficio in anni precedenti, continua a trovare applicazione il regime di incumulabilità con  redditi  da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui
  2. Per coloro che acquisiscono i requisiti  di accesso nel 2024 invece   è prevista la decadenza dall’indennità con 
    • attività di lavoro dipendente o autonomo con qualsiasi reddito ;
    • lavoro autonomo occasionale con redditi superiori al limite di 5.000 euro lordi annui.

ATTENZIONE : 

  1. I limiti operano fino alla data di compimento dell’età per la pensione di vecchiaia 
  2. I limiti reddituali sono considerati al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore
  3. rileva anche il reddito  annuo derivante dall’attività svolta nei mesi dell’anno precedenti la decorrenza dell’indennità e/o successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.

In  caso di violazione dei divieti l'indennità  APE percepita diviene indebita e la Struttura territoriale INPS procede al  recupero.

La comunicazione all'INPS  di attività di lavoro dipendente o autonomo, con  superamento del limite reddituale di 5.000 euro lordi  va effettutata  entro 5 giorni dall’evento.

Decorso tale termine sono dovuti anche gli interessi legali, come chiarito al paragrafo 9 della circolare n. 100 del 2017.

In ogni caso, l’Istituto verifica in autonomia con l'incrocio delle banche dati dell’Agenzia delle Entrate.

APE sociale 2024:    domande e decorrenza dell'assegno 

 Nella circolare 35 2024 INPS comunica che i modelli di domanda, da utilizzare per la verifica delle condizioni e per l’accesso al beneficio  sono reperibili sul sito www.inps.it, nella sezione relativa ai servizi on line.

Le scadenze per la presentazione delle domande di riconoscimento dei requisiti di accesso  sono le seguenti:

  1. 31 marzo con risposta  INPS entro il 30 giugno
  2. 15 luglio  con risposta entro il 15 ottobre e 
  3.  30 novembre, con risposta entro il 31 dicembre.

 Resta valida la raccomandazione di presentare  le domande di certificazione del diritto e di accesso all'Ape insieme qualora si sia  già in possesso dei requisiti, in modo da non perdere delle mensilità, in quanto l'Ape decorre dalla richiesta dell'assegno  (e non della certificazione) previa cessazione dell’attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato, svolta in Italia o all’estero.

Le domande presentate oltre i termini di scadenza e comunque entro il 30 novembre 2024, saranno prese in considerazione esclusivamente se, all'esito del monitoraggio delle domande  residueranno le necessarie risorse finanziarie

Per tutti i soggetti indicati nel presente paragrafo, la decorrenza del trattamento non potrà essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2024.

APE sociale:  requisiti 2024

Le categorie ammesse alla fruizione dell'APE sociale sono:

1 - DISOCCUPATI 

Dal 1° gennaio  2022 possono accedere all'APE sociale  i disoccupati , con almeno 30 anni di contributi versati che hanno appena terminato la fruizione di NASPI o DISCOLL senza la finestra di 3 mesi, in vigore  fino al 2021.

            Sono ammessi  anche:

  • i lavoratori licenziati durante e dopo il periodo di prova o a seguito della cessazione dell'attività aziendale 
  • i disoccupati con parziale attività lavorativa (incapienti) Sarà verificata dall'inps con i  centri per l'impiego.

2 - Soggetti ad ATTIVITA GRAVOSE E USURANTI

Per i lavoratori con attività gravose ( elencate nell'allegato 3 della legge di bilancio 2022  (QUI L'ELENCO)  che sostituisce l'allegato A del DI 5.2.2018)

Per il requisito ridotto di 32 anni sono ammessi:

  • - gli operai edili con contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini, con codici Istat presenti nell’allegato 3;
  • - i ceramisti con codice di classificazione Istat 6.3.2.1.2;
  • - i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta con codice di classificazione Istat 7.1.3.3.

Il soggetto deve avere svolto, per almeno sei anni negli ultimi sette anni o per almeno sette anni negli ultimi dieci anni, una o più delle attività indicate nell'elenco.

Per le lavoratrici madri appartenenti alle categorie sopra elencate, la riduzione del requisito di dodici mesi per ciascun figlio, fino a un massimo di ventiquattro mesi, opera con riferimento ai trentadue anni di anzianità contributiva.

Per la domanda di certificazione sono richiesti i seguenti documenti :

  • -lettera di licenziamento o dimissioni per giusta causa, oppure verbale di risoluzione consensuale;
  • -un'attestazione del o dei datore/datori di lavoro redatta sul modello predisposto dall'INPS, nel quale indicare i periodi di lavoro prestato , il contratto collettivo applicato, le mansioni svolte ed il livello di inquadramento attribuito, nonché, con riferimento alle attività lavorative svolte;
  • -nel caso dell'edilizia, gli operai edili possono sostituire le attestazioni  del datore di lavoro, con una dichiarazione,  firmata dai responsabili delle Casse edili, dalla quale risultino i periodi durante i quali sono stati iscritti alle Casse.

3 -CAREGIVERS 

lavoratori che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un  parente di primo o secondo  grado convivente (genitore, figlio) con handicap grave, con 30 anni di contributi versati;

4 - INVALIDI 

invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%, con 30 anni di contributi versati .

Compatibilità con altre prestazioni 

 L'Ape sociale :

  • è compatibile con il reddito di cittadinanza,  l'assegno di inclusione, l'assegno sociale 
  • non è  compatibile con il reddito di emergenza COVID 
  • non è compatibile con Naspi, Dis coll,  e Iscro, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa dei liberi professionisti iscritti alla gestione separata Inps.

Queste ultime, se già erogate verranno recuperate dall'INPS.


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