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BONUS EDILIZI: IL SENATO SOLLEVA UN RISCHIO FRODI SULLA QUARTA CESSIONE

Bonus edilizi: il Senato solleva un rischio frodi sulla quarta cessione

Conversione Decreto Energia: la quarta cessione dei crediti per i bonus edilizi e le sue criticità

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Il servizio bilancio del Senato nelle note di lettura che accompagnano la legge di conversione del decreto energia solleva il reale rischio di frodi sulla quarta cessione dei bonus edilizi di cui si è tanto discusso in questi giorni.

Come riportato anche dal quotidiano Ilsole24ore di oggi, il servizio bilancio del Senato nel commentare la versione finale della norma sulla quarta cessione, sottolinea quanto segue «in assenza di ulteriori specificazioni normative, i nuovi cessionari possono ben essere soggetti non in possesso di alcuna qualificazione».

Inoltre, la stessa relazione evidenzia che dalle numerose modifiche di questi mesi si evince un quadro generale di difficile gestione per gli operatori e pertanto «Si suggerisce di svolgere un approfondimento al fine di valutare la ragionevolezza e la coerenza della disciplina della materia in esame nel suo complesso, così come la stessa risulterà in conseguenza dei numerosi interventi che si sono succeduti nel tempo». 

Quarta cessione dei crediti

Ricordiamo che dopo l'introduzione, nell'iter di conversione del Decreto Energia (Dl 17/2022), di novità in tema di cessione dei crediti e sconto in fattura per i bonus edilizi previste con l’articolo 29-bis, inserito in sede referente, in data 11 aprile le commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera hanno riesaminato la questione, votando un nuovo emendamento alla legge di conversione che ha totalmente riscritto il precedente intervento. 

Secondo le schede di lettura che accompagnano il disegno di legge la prima versione della norma sulla quarta cessione del credito prevedeva di elevare da tre a quattro il numero di cessioni effettuabili con riferimento ai crediti di imposta. 

La norma disponeva che banche e intermediari, ove avessero esaurito le possibili cessioni, potessero effettuarne una ulteriore in favore di altri soggetti. 

Con riferimento a tale ultima cessione, si prevedeva che il cedente fosse responsabile solidalmente per il recupero dell'importo eventualmente non spettante. 

Tutto ciò da applicare alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022. 

In data 11 aprile la norma è stata riscritta interamente prevedendo solo per le banche, escluse quindi le assicurazioni e gli altri intermediari finanziari la possibilità di effettuare una cessione aggiuntiva dopo le prime tre. Questa possibilità è ancora subordinata all’esaurimento dei passaggi precedenti.

Il quarto passaggio sarà praticabile esclusivamente nei confronti di soggetti con i quali le banche abbiano concluso un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.

Deve cioè trattarsi di correntisti, che potrebbero essere persone fisiche, ma anche imprese o professionisti. 

Viene meno la responsabilità solidale prevista nella precedente versione con la quale la quarta cessione ribaltava sul cedente una responsabilità anche per eventuali verifiche delle Entrate nei confronti del titolare originario della detrazione. 

Si attendono ulteriori chiarimenti e soprattutto, alla luce delle osservazioni del Senato, si attende la versione definitiva della norma in questione

Sulle cessioni dei crediti ti consigliamo anche Novità per le cessioni dei crediti derivanti da bonus edilizi

Tag: ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI SUPERBONUS 110% SUPERBONUS 110%

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