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FATTURE ELETTRONICHE: ANOMALIE IVA 2018 E REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA

Fatture Elettroniche: anomalie IVA 2018 e regolarizzazione spontanea

Le Entrate rendono note le modalità con cui regolarizzare le anomalie sul volume d'affari del periodo di imposta 2018. Vediamo i dettagli

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Con Provvedimento n 97188 del 25 marzo le Entrate dettano le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati, dal contribuente e dai suoi clienti soggetti passivi IVA, all’Agenzia delle Entrate da cui risulterebbe che lo stesso abbia omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d’affari conseguito. 

In particolare, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi IVA, con le modalità previste dal presente provvedimento, le informazioni derivanti dal confronto tra:

a) i dati comunicati dai contribuenti stessi e dai loro clienti soggetti passivi IVA, ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78; 

b) i dati fiscali delle fatture elettroniche inviate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, 

da cui risulterebbe che tali contribuenti abbiano omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d’affari conseguito per il periodo di imposta 2018.

Ciò consente al contribuente di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia.

Dati contenuti nelle comunicazioni: 

a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente; 

b) numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta; 

c) codice atto; 

d) totale delle operazioni imponibili comunicate dai clienti soggetti passivi IVA e di quelle effettuate nei confronti di consumatori finali comunicate dal contribuente stesso ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78; 

e) totale delle operazioni imponibili relative alle fatture elettroniche inviate ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;

f) modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata. 

L’Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione, contenente le informazioni suddette al domicilio digitale dei singoli contribuenti, nei casi di assenza di domicilio digitale l’invio è effettuato per posta ordinaria. 

La stessa comunicazione e le relative informazioni di dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate denominata “Cassetto fiscale” e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, in cui sono resi disponibili i seguenti dati: 

  • a) protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione IVA, per il periodo d’imposta oggetto di comunicazione, nella quale le operazioni attive risultano parzialmente o totalmente omesse;
  • b) somma algebrica dell’ammontare complessivo delle operazioni riportate nei righi VE24, colonna 1 (Totale imponibile), VE37, colonna 1 (Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi), e VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell’anno oggetto di comunicazione) della dichiarazione di cui al punto a); 
  • c) importo della somma delle operazioni imponibili relative a: 
    • cessioni di beni e prestazioni di servizi comunicate dai clienti soggetti passivi IVA ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78; 
    • cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali, comunicate dal contribuente stesso ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78; 
    • cessioni di beni e prestazioni di servizi contenute nelle fatture elettroniche trasmesse ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; 
  • d) ammontare delle operazioni attive imponibili che non risulterebbero riportate nel modello di dichiarazione di cui al punto a);
  • e) dati identificativi dei clienti soggetti passivi IVA (denominazione/cognome e nome e codice fiscale); 
  • f) dati identificativi dei consumatori finali comunicati dal contribuente (denominazione/cognome e nome e codice fiscale); 
  • g) ammontare delle operazioni imponibili comunicate da ciascuno dei clienti soggetti passivi IVA di cui al punto e); 
  • h) ammontare delle operazioni imponibili comunicate dal contribuente per ciascuno dei consumatori finali di cui al punto f); 
  • i) ammontare delle operazioni imponibili contenute nelle fatture elettroniche emesse nei confronti dei clienti di cui ai punti e) e f).

Di conseguenza, il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione 

I dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici. 

I contribuenti che hanno avuto conoscenza delle informazioni e degli elementi resi dall’Agenzia delle Entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla disposizione normativa citata.

Ti consigliamo di leggere anche Ravvedimento operoso 2022: sanzioni e codici tributo per mettersi in regola

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