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CREDITO IMPOSTA CARBURANTI AGRICOLTURA E PESCA: PROROGA NEL DL AIUTI BIS

Credito imposta carburanti agricoltura e pesca: proroga nel DL Aiuti Bis

Credito di imposta agricoltura e pesca esteso al terzo trimestre 2022 per le imprese di agricoltura e pesca

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Il Decreto Aiuti-Bis pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 185 del 9 agosto 2022 e in vigore dal 10 agosto, contiente misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche  sociali e industriali. In particolare, l'articolo 7 proroga al terzo trimestre 2022 le agevolazioni introdotte dal Decreto Ucraina pubblicato in GU n 67 del 21 marzo previste per il ristoro del caro carburanti del settore agricoltura e pesca.

Credito di imposta carburanti agricoltura e pesca

Con l'art 7 del Sostegni- BIs rubricato Credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto, per compensare una parte dei  maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività d'impresa, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Nel decreto Aiuti bis la misura è stata estesa al terzo trimestre 2022.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. 

Esso inoltre non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. 

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