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COOPERATIVE AGRICOLE: IL TRATTAMENTO IVA DEI CONFERIMENTI DEI SOCI

Cooperative agricole: il trattamento IVA dei conferimenti dei soci

Le attività di valorizzazione e commercializzazione di società agricola sui conferimenti soci, a certe condizioni, non sono operazioni imponibili

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Le Entrate con Consulenza Giuridica n. 2 del 25 gennaio 2022 rispondono ad una società agricola sul trattamento IVA dei conferimenti dei soci.

Sinteticamente si specifica che lo svolgimento di un'attività agricola connessa da parte di una cooperativa (o da parte di un consorzio) che commercializza i prodotti dei soci non dia luogo ad operazioni imponibili ulteriori rispetto alle cessioni di beni dai soci all'ente e dall'ente ai terzi.

Vediamo i dettagli.

L'Associazione istante chiede chiarimenti in merito alla disciplina IVA delle attività di valorizzazione e commercializzazione effettuate da una società cooperativa agricola (o da un consorzio di cooperative agricole) sui prodotti conferiti dai soci. 

La fattispecie del caso è la seguente:

  • alcune cooperative agricole associate svolgono attività di commercializzazione di cereali, conferiti prevalentemente da soci, 
  • il socio si impegna a conferire in cooperativa i prodotti agricoli rispettando precise condizioni di quantità, qualità, etc. e la cooperativa si impegna a commercializzare i prodotti (o anche a valorizzare i prodotti e sottoprodotti della trasformazione e di tutto quanto prodotto dai soci o dalle cooperative socie);
  • le cooperative agricole di conferimento definiscono il valore dei prodotti conferiti dai soci solo alla chiusura dell'esercizio sociale,
  • alla chiusura dell'esercizio, vengono adottate le seguenti modalità di determinazione del valore dei conferimenti: 
    • viene determinato il totale dei corrispettivi realizzati per ciascuna tipologia di prodotto conferito; 
    • da questo importo si detraggono i costi diretti e indiretti di vendita e le spese generali; 
    • il risultato di questa operazione è posto alla base della valorizzazione dei conferimenti, distinto per quantità e qualità dei prodotti, ed inserito nel bilancio; le concrete modalità di esercizio dell'attività sono "formalmente variabili", in funzione della: 
      • tipologia di prodotto conferito (frumento, mais, soia, orzo);
      • soggetto conferente (socio/non socio); 
      • stadio di maturità del prodotto conferito ("verde", parzialmente essiccato, essiccato); 
      • conseguente necessità di essiccazione del prodotto conferito; 
      • necessità di "ventilazione" del prodotto ai fini di una corretta conservazione dello stesso nei periodi precedenti la vendita (fair trade) al fine di garantire "Qualità sana, leale e mercantile" (cfr. in particolare, articolo 2 Regolamento (CE) N. 824/2000 della Commissione del 19 aprile 2000). 

Ciò posto, il Contribuente chiede se siano ancora attuali i chiarimenti delle risoluzioni n. 65/E del 2012 e n. 6 del 1997, indipendentemente dalla "forma" che possono assumere le differenti clausole "commerciali", le quali attengono per lo più al momento della quantificazione del corrispettivo del bene ceduto secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2 del d. Lgs. n. 228 del 2001.

Le Entrate chiariscono che la risoluzione n. 65/E del 12 giugno 2012 specifica il trattamento tributario ai fini IVA delle attività agricole connesse di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile svolte da una società cooperativa agricola che commercializza i prodotti agricoli conferiti dai propri soci. 

In particolare, per la citata risoluzione: 

  • ai fini civilistici e IVA, "le cooperative sono produttori agricoli in quanto svolgono l'attività sui prodotti agricoli, conferiti dai soci"; 
  • in virtù di tale connessione soggettiva è ravvisabile un "rapporto di continuità tra socio e cooperativa nello svolgimento delle attività agricole, comprese quelle connesse, ai sensi dell'articolo 2135, comma 3, del codice civile, quali la manipolazione e la trasformazione, nonché altre attività dirette alla commercializzazione, quali ad esempio la promozione e il marketing"
  • "Nell'ambito delle attività di commercializzazione di tali prodotti, le attività connesse non assumono, quindi, la rilevanza di autonome prestazioni di servizi rese ai soci, ma rappresentano una fase dell'attività di commercializzazione svolta dalla cooperativa per conto dei soci. La cooperativa, infatti, al fine di realizzare una migliore redditività dei prodotti, si sostituisce al produttore..."; 
  • in continuità e a conferma dei chiarimenti resi con la risoluzione n. 6 del 22 gennaio 1997, "lo svolgimento di un'attività agricola connessa da parte di una cooperativa (o da parte di un consorzio) che commercializza i prodotti dei soci non dia luogo ad operazioni imponibili ulteriori rispetto alle cessioni di beni dai soci all'ente e dall'ente ai terzi".

Non essendo sostanzialmente mutato il contesto normativo di riferimento, sono da considerarsi ancora validi i principi sopra richiamati, che ovviamente vanno coniugati con nuove consuetudini amministrative e/o commerciali, con essi non incompatibili e fintantoché le attività svolte dalla cooperativa sui prodotti agricoli dei soci siano da ritenersi connesse (quali quelle di manipolazione e trasformazione, ecc.) e costituiscano, nel quadro della previsione normativa di cui all'articolo 34 del D.P.R. n. 633 del 1972, "un quid strettamente funzionale e quasi inautonomo rispetto all'attività principale di vendita da parte delle cooperative agricole per conto dei soci produttori".

Allegato

Consulenza giuridica n 2 del 25 gennaio 2022

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