HOME

/

FISCO

/

LEGGE DI BILANCIO 2024

/

CONTROLLO FORMALE DELLE DICHIARAZIONI PRECOMPILATE: NOVITÀ DAL 2022

Controllo formale delle dichiarazioni precompilate: novità dal 2022

Decreto fiscale 2022: non sarà più necessario conservare gli scontrini delle farmacie e i documenti che provano le spese, se il dato è comunicato da terzi. Ecco cosa cambia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nella conversione in legge del decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2022, ci sono tante novità. In particolare, con un emendamento approvato, sono stati forniti chiarimenti sul controllo formale delle dichiarazioni precompilate da parte dell'Agenzia delle Entrate, vediamo cosa cambia.

Controllo nelle dichiarazioni dei redditi

In base alla novità approvata

  • sui dati forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati, non si effettua il controllo formale,
  • mentre per quelli che risultano modificati l'Agenzia delle entrate procede a effettuarlo relativamente ai documenti che ne hanno determinato la modifica

In pratica se i dati non sono modificati, e vengono accettati dal contribuente così come sono, non sarà più necessario conservare gli scontrini delle farmacie, le fatture per le prestazioni sanitarie,l'estratto conto della banca per gli interessi sui mutui prima casa, e così via. Ma non solo, questa semplificazione dovrebbe valere anche per tutti i dati, comprese quindi le certificazioni uniche rilasciate dal datore di lavoro o dall'INPS per i pensionati.

In pratica, grazie a questa semplificazione, se il contribuente in sede di invio della dichiarazione dei redditi non modifica nulla rispetto a quanto precompilato dall'Agenzia delle Entrate, non è sottoposto nemmeno al controllo formale dei dati.

Le caratteristiche che devono avere le spese per beneficiare di questa semplificazione sono due:

  • che il dato sia comunicato da terzi (soggetti che inviano i dati al sistema tessera sanitaria, istituti bancari, asili nido, onoranze funebri,...)
  • che il dato sia precompilato da parte dell'Agenzia delle Entrate

Si ricorda che l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, 175, in materia di limiti ai poteri di controllo nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, stabilisce che nel caso di presentazione, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, della dichiarazione precompilata con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non operano le esclusioni dal controllo (previste dal comma 1, lettera a) del medesimo articolo). Nel merito, si ricorda che il richiamato comma 1 lettera a) prevede che nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, senza modifiche non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi. 

Attenzione va prestata al fatto che su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni

Con l’articolo in esame, che modifica il sopra citato comma 2, si chiarisce che tale esclusione opera invece per la parte dei dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati. 

Tag: LEGGE DI BILANCIO 2024 LEGGE DI BILANCIO 2024 DICHIARAZIONE 730/2024: NOVITÀ DICHIARAZIONE 730/2024: NOVITÀ

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LEGGE DI BILANCIO 2024 · 22/03/2024 Ritenuta d'acconto agenti e mediatori: regole applicative dal 1 aprile

Con Circolare n 7/2024 le Entrate dettano le regole applicative per la novità 2024 per le ritenute di agenti e mediatori assicurativi: i dettagli

Ritenuta d'acconto agenti e mediatori: regole applicative dal 1 aprile

Con Circolare n 7/2024 le Entrate dettano le regole applicative per la novità 2024 per le ritenute di agenti e mediatori assicurativi: i dettagli

Fondo Cammini religiosi: fondo perduto per il turismo

Catalogo cammini religiosi per promuovere itinerari con fondi pubblici: via alle domande per il fondo perduto per enti pubblici, associazioni, fondazioni dal 26.10

Cessioni di immobili agevolati con superbonus: chiarimenti dal Notariato

I Notai affrontano il tema delle plusvalenze da cessione di immobili agevolati con superbonus: lo studio n 15/2024 chiarisce la novità in vigore dal 2024

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.