L'Agenzia delle Entrate, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) e dal decreto Sostegni Ter (Dl n. 4/2022), ha provveduto, con Provvedimento del 03.02.2022 n. 35873, all'aggiornamento del modello per la comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relative alle detrazioni previste per:
- gli interventi di recupero del patrimonio edilizio,
- efficienza energetica,
- rischio sismico,
- impianti fotovoltaici
- e colonnine di ricarica.
Scarica qui il nuovo modello di opzione cessione o sconto
In particolare, a partire dal 4 febbraio 2022, il nuovo modello potrà essere utilizzato per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità.
Il modello di comunicazione e le specifiche tecniche sono stati inoltre adeguati per gestire tutte le fattispecie di cessione delle rate residue di detrazione non fruite, in relazione agli interventi sulle parti comuni degli edifici.
Infine, per consentire ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un più ampio lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni delle opzioni, con il provvedimento viene previsto che:
- per le spese sostenute nel 2021,
- e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020,
la comunicazione dovrà essere trasmessa entro il 7 aprile 2022, anziché entro il 16 marzo.
Modalità e termini di presentazione
Con il provvedimento in esame, l'Agenzia aveva stabilito che le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la Comunicazione potesse essere trasmessa entro il 7 aprile 2022.
ATTENZIONE: con un emendamento approvato in commissione Bilancio del Senato in sede di conversione del ddl Sostegni ter, si prevede una possibile proroga dal 7 al 29 aprile dell'invio delle comunicazioni di cessione dei crediti e sconto per i bonus edilizi. In particolare, la norma in esame stabilisce che per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito, relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia par gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici) deve essere trasmessa, a pena di decadenza, all’Agenzia delle Entrate, entro il 29 aprile 2022. |
Secondo i termini ordinari invece, la comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione. La comunicazione della cessione del credito relativa alle rate di detrazione non fruite deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata:
- dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario, nei casi in cui non è richiesta la presenza del visto di conformità;
- esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità per tutti gli interventi che danno diritto al Superbonus e per quelli non ammessi al Superbonus per i quali è richiesto il visto di conformità.
La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata:
- dall’amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario, nei casi in cui non è richiesta la presenza del visto di conformità;
- dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure dall’amministratore del condominio, direttamente o avvalendosi di un intermediario per gli interventi che danno diritto al Superbonus e per quelli non ammessi al Superbonus per i quali è richiesto il visto di conformità. Nei casi di invio da parte dell’amministratore di condominio o del condòmino, il soggetto che rilascia il visto è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità e alle asseverazioni e attestazioni.
La comunicazione della cessione del credito relativa alle rate residue non fruite, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio, è inviata:
- dal singolo condomino direttamente oppure avvalendosi di un intermediario, nei casi in cui non è richiesta la presenza del visto di conformità;
- esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità per gli interventi che danno diritto al Superbonus e per quelli non ammessi al Superbonus per i quali è richiesto il visto di conformità.
Deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando il presente modello, mediante:
- il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate
- oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
Con Risoluzione n 12/E del 14 marzo 2022 le Entrate hanno istituito nuovi codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati con comunicazioni delle opzioni inviate all’Agenzia delle Entrate dal 17 febbraio 2022.
Per approfondire leggi Bonus edilizi: ecco i codici tributo per F24 per i crediti da cessione e sconto.