HOME

/

FISCO

/

SUPERBONUS 110%

/

SUPERBONUS EDIFICI UNIFAMILIARI: I LIMITI DI SPESA CORRETTI DALLE ENTRATE

Superbonus edifici unifamiliari: i limiti di spesa corretti dalle Entrate

Superbonus, interventi su singola unità immobiliare e pertinenze: i chiarimenti delle Entrate con correzione sui tetti di spese detraibili.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le Entrate con Risposta a interpello n 765 del 9 novembre, correggono un precedente parere relativo ai tetti di spesa detraibili in caso di interventi su immobile unifamiliare per i quali si intende richiedere il superbonus. 

In particolare, l'Istante è comproprietario, con altra persona fisica:

  • di un fabbricato composto da una unità abitativa accatastata A/3 
  • da due pertinenze, di cui una accatastata C/6, con destinazione d'uso "autorimessa", e una accatastata C/2, con destinazione d'uso "magazzino".

Intende effettuare sull'edificio interventi di miglioramento sismico e di efficientamento energetico (isolamento termico delle pareti esterne, sostituzione della centrale termica, sostituzione degli infissi e installazione dell'impianto fotovoltaico e del relativo sistema di accumulo) e usufruire del regime agevolato previsto dall'articolo 119 del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34. 

Al termine dei lavori risulterà variata la destinazione d'uso di una porzione del "magazzino", con creazione di un'ulteriore unità immobiliare residenziale di categoria A/3. 

Ciò posto, l'Istante chiede chiarimenti in merito al numero di unità immobiliari da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei limiti di spesa per gli interventi ammissibili al regime agevolato

Le Entrate con la risposta di cui si tratta chiariscono che in relazione all'edificio residenziale unifamiliare del caso in esame, il limite di spesa a disposizione per gli interventi antisismici è pari a euro 96.000 considerando la singola unità residenziale unitariamente alle due unità immobiliari pertinenziali (nel rispetto, ovviamente, di tutti i requisiti e adempimenti previsti dalla normativa di riferimento che non costituiscono oggetto della presente istanza). 

Sulla base della prassi in materia di detrazioni, ai fini dell’ecobonus, dell’agevolazione per gli interventi di recupero e del sismabonus, deve applicarsi un unico tetto massimo unitario di spese detraibile per gli interventi sull’edificio composto da un’unica unità immobiliare funzionalmente autonoma e dalle relative unità pertinenziali.

Con riferimento agli interventi di efficientamento energetico, l'Istante potrà fruire:

  • di un limite di spesa di 50.000 euro per l'isolamento termico delle pareti esterne,
  • 30.000 euro per la sostituzione della centrale termica, 
  • 54.545 euro per la sostituzione degli infissi, 
  • 48.000 euro per l'installazione dell'impianto fotovoltaico e 48.000 euro per l'installazione del relativo sistema di accumulo. 

Per ragioni di completezza, si fa presente che, ai sensi del comma 5 del richiamato articolo 119 per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del TUIR spetta fino ad un ammontare complessivo delle spese sostenute non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

Il parere precedente corretto dal presente interpello è il n. 568/2021 (Leggi Superbonus e limiti di spesa: il numero di unità immobiliari e pertinenze da considerare)

Allegato

Risposta a interpello del 09.11.2021 n. 765

Tag: RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023 RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023 SUPERBONUS 110% SUPERBONUS 110%

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

SUPERBONUS 110% · 03/10/2024 Omessa asseverazione Sismabonus: regole per la remissione in bonis

Le Entrate con interpello n 189 del 1° ottobre chiariscono quando e come si può utilizzare la remissione in bonis per l'omessa asseverazione da sismabonus

Omessa asseverazione Sismabonus: regole per la remissione in bonis

Le Entrate con interpello n 189 del 1° ottobre chiariscono quando e come si può utilizzare la remissione in bonis per l'omessa asseverazione da sismabonus

Comunicazione ENEA spese superbonus 2024: regole per adempiere

La legge di conversione del DL n 39/2024 prevede una nuova comunicazione per i bonus edilizi 2024 verso l'ENEA. Sanzioni per chi omette

Ristrutturazioni edilizie: detrazione al 36% dal 2025

In scadenza al 31.12.2024 l'aliquota di detrazione al 50% sulle spese di ristrutturazione degli immobili (ex art 16 bis del TUIR)

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.