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BONUS CASA UNDER 36: ECCO IL CODICE TRIBUTO PER L'UTILIZZO IN F24

Bonus casa under 36: ecco il codice tributo per l'utilizzo in F24

Ecco il codice tributo "6928" per utilizzare in compensazione in F24 il credito di imposta per l'acquisto di immobili degli under 36.

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Con Risoluzione n 62/E di oggi 27 ottobre 2021 le Entrate istituiscono il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello  F24, del credito d’imposta, in favore:

  • degli acquirenti di “prime case” di abitazione 
  • che non hanno compiuto trentasei anni di età, (ex art. 64, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)

Bonus casa under 36: ecco il codice tributo per l'F24

Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta, limitatamente all’importo non fruito con le altre modalità citate, è istituito il seguente codice tributo: 

  • “6928” denominato “Credito d’imposta “prima casa under 36” – art. 64, c. 7, DL n. 73 del 2021”. 

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. 

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con il periodo d’imposta in cui è stato stipulato l’atto traslativo a titolo oneroso della proprietà, nel formato “AAAA”.

Bonus casa under 36: come può essere utilizzato

Si ricorda che il Decreto Sostegni bis, introduce, con i commi da 6 a 10 dell’articolo 64, nuove agevolazioni fiscali per l’acquisto della casa di abitazione con la finalità di favorire l’autonomia abitativa dei giovani, relativamente alle quali, con la circolare n. 12/E del 14 ottobre 2021, sono stati anche forniti alcuni chiarimenti applicativi. 

Il comma 7 dell'articolo 64 del D.L. n. 73 del 2021 dispone, in particolare, che:

  • per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione, di cui al comma 6 dello stesso articolo 64, 
  • agli acquirenti, che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato,
  • è attribuito un credito d'imposta di ammontare pari all'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all'acquisto. 

In particolare, il credito d’imposta:

  • può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, 
  • essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto,
  • essere utilizzato in compensazione

Per l'utilizzo in compensazione in F24 è istituito il codice tributo “6928” denominato “Credito d’imposta “prima casa under 36” 

Infine si ricorda che, ai sensi del comma 9 del richiamato articolo 64 del D.L. n. 73 del 2021, il credito d’imposta è attribuito solo in relazione agli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022. 

Allegato

Risoluzione Agenzia delle Entrate del 27.10.2021 n. 62

Tag: AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023 AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023

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