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TRASPORTO PUBBLICO DI PASSEGGERI VIA ACQUA: IVA AL 5% O AL 22?

Trasporto pubblico di passeggeri via acqua: iva al 5% o al 22?

Corretta qualificazione Iva relativa alla prestazione di trasporto pubblico di passeggeri per vie d'acqua

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con la Risposta all'interpello 530 del 6 agosto 2021, allegata a questo articolo, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla corretta qualificazione IVA relativa alla prestazione di trasporto pubblico di passeggeri per vie d'acqua. L'istante è infatti intenzionato a offrire un servizio ulteriore rispetto al mero trasporto: questa prestazione farà aumentare l'IVA delle prestazioni al 22%? Ecco i chiarimenti

Trasporto urbano: IVA al 5% o al 22%?

La società che ha presentato l'interpello, svolge l'attività di trasporto pubblico urbano, con battelli compatibili esclusivamente con il mero trasporto di passeggeri per tratte di breve durata. La società è intenzionata a fornire ai propri passeggeri audioguide e ha chiesto se,implementando la propria attività con questo servizio aggiuntivo, la prestazione complessivamente resa sia qualificabile come

  • prestazione generica con IVa ordinaria
  • prestazione relativa al trasporto pubblico con IVA ridotta al 5 per cento.

Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, laddove accanto alla prestazione di trasporto di persone siano previste anche altre prestazioni si configura una prestazione unica generica, e come tale assoggettabile a IVA con aliquota del 22 per cento. 

Nella fattispecie in esame, si ritiene che la prestazione complessiva che la società andrà a fornire mantenga la natura di trasporto urbano di persone, non assumendo il trasporto un mero carattere di strumentalità rispetto al "nuovo servizio", il cui utilizzo sarà comunque facoltativo per i passeggeri e subordinato al fatto che venga previamente scaricata l'apposita app. Pertanto, qualificata la complessiva prestazione in quella di trasporto urbano di persone, si ritiene corretto mantenere l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 5 per cento, ai sensi della Tabella A, parte II-bis, n. 1-ter), allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

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Allegato

Risposta a interpello del 06.08.2021 n. 530

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