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730/2023: DICHIARAZIONE PRESENTATA DAGLI EREDI

730/2023: dichiarazione presentata dagli eredi

Il 730/2023 presentato dagli eredi: come si compila il frontespizio del modello, i termini per i pagamenti e altre informazioni

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E' ufficialmente aperta la campagna dei dichiarativi 2023.  In particolare, per quanto riguarda il modello 730, quest'anno andrà presentato entro il 2 ottobre in quanto il termine ordinario del 30 settembre cade di sabato.

L'Agenzia delle Entrate, ricordiamolo, lo scorso 6 febbraio 2023 ha approvato il modello e le relative istruzioni necessari all'adempimento dichiarativo.

Il Modello 730/2023 può essere utilizzato anche dagli eredi per dichiarare i redditi percepiti nell'anno d'imposta 2022 dal soggetto deceduto.

Nel dettaglio, per le persone decedute dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2023, la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2022 può essere presentata utilizzando il modello 730 che va presentato:

  • al Caf o professionista abilitato,
  • o presentato telematicamente all’Agenzia delle entrate.

Attenzione al fatto che, non può essere consegnato né al sostituto d’imposta della persona fisica deceduta né al sostituto d’imposta dell’erede.

Per le persone decedute successivamente al 30 settembre 2023, la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2022 può essere presentata utilizzando esclusivamente il modello REDDITI PF entro i termini previsti.

Il modello 730/2023 può essere utilizzato dall'erede a condizione che il contribuente deceduto abbia le condizioni per usare questo modello ossia abbia percepito nel 2022:

  • redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
  • redditi dei terreni e dei fabbricati
  • redditi di capitale
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la PIVA
  • redditi diversi
  • alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D

La dichiarazione 730/2023 presentata dagli eredi

Chi presenta la dichiarazione per conto di terzi deve compilare due moduli del frontespizio riportando in entrambi il codice fiscale del contribuente (deceduto o minore o tutelato o rappresentato o beneficiario) e quello del soggetto che presenta la dichiarazione per conto di altri ovvero il codice fiscale dell’erede o del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno.

Nel primo modulo del frontespizio del 730:

  • barrare la casella “Dichiarante”;
  • barrare la casella: ‘Deceduto’ - nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dall’erede del contribuente deceduto. In tal caso occorre compilare con la lettera “A” anche la casella “730 senza sostituto” presente nel frontespizio del modello 730 e barrare la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto” presente nella sezione “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.
  • riportare i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce.

Nel secondo modulo del frontespizio del 730 è necessario:

  • barrare nel rigo “Contribuente”, la casella “Rappresentante o tutore Tutore o erede”. Per l’erede è necessario compilare anche la casella “Data carica erede”;
  • compilare soltanto i riquadri “Dati anagrafici” e “Residenza anagrafica”, incluso il rigo “Telefono e posta elettronica”, riportando i dati dell'erede. Non deve essere compilato il campo “data della variazione” e non deve essere barrata la casella “Dichiarazione presentata per la prima volta”.

Termini di versamento da parte degli eredi per il 730/2023

Per i soggetti deceduti entro il 28 febbraio 2023 i versamenti devono essere effettuati dagli eredi nei termini ordinari. Per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il 30 dicembre 2023.

Si specifica inoltre che, se la persona deceduta aveva presentato il Modello 730/2022 dal quale risultava un credito successivamente non rimborsato dal sostituto d’imposta, l’erede può far valere tale credito nella dichiarazione presentata per conto del deceduto indicandolo nel rigo F3. 

Infine è bene sottolineare che gli eredi hanno diritto alla detrazione d’imposta (oppure alla deduzione dal proprio reddito complessivo) per le spese sanitarie sostenute per il defunto dopo il decesso.

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